L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale metalmeccanica industria

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di Salvatore Servidio

La domanda

Azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria, con 22 Dipendenti, premesso che il Contratto Collettivo dispone che il limite massimo di beni e servizi in natura esenti da imposte e contributi ammonta a 258.23 Euro in base all'articolo 51 comma 3 Tuir, Sarebbe possibile erogare maggiore importi (per esempio 800 euro a dipendente) tramite un accordo sindacale di secondo livello depositato in ITL competente.

In risposta al quesito posto, ritengo che si possa dare soluzione positiva in quanto, fermo restando l’importo stabilito per beni e servizi welfare dal CCNL (nel caso di specie l’art. 17 dell’ultimo CCNL Industria Metalmeccanica), tale valore - che non può essere monetizzato - si aggiunge all'eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall'azienda tramite (ad esempio, un Regolamento interno) e/o all'eventuale contrattazione individuale. Nessun obbligo, in capo all'azienda, di istituire un apposito piano di Welfare. Per usufruire della detassazione è necessario che si tratti di erogazioni in natura (non di erogazioni sostitutive in denaro) che perseguano speci?che ?nalità educative, ricreative e simili, messe a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti, senza che rilevi la circostanza che i servizi siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o sulla base di una contrattazione preventiva. Tale ultimo aspetto, infatti, assume rilevanza esclusivamente sotto il pro?lo della deducibilità dei relativi costi sostenuti dal datore di lavoro. Il bene?t erogato per obbligo negoziale, accordo o regolamento è deducibile integralmente da parte del datore di lavoro mentre i bene?ci erogati volontariamente soffrono del limite di deducibilità, contenuto nell'articolo 100 del TUIR, pari ad un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. A tal fine è necessario per la validità del welfare aziendale che siano osservate tutte le condizioni di legge. Infatti, l’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, rubricato “Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali”, prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Oltre le Circolari n. 28/2016 e n. 5/2018, v. anche la nota della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 954-1417/2016.

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