Rapporti di lavoro

Una sola ora come scrutatore al seggio vale per un giorno di retribuzione

di Michele Regina

Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nelle ore antimeridiane del giorno di sabato o comunque prima dell'insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, tutto il materiale per l'attività elettorale (ad esempio, le schede elettorali, le matite, il bollo della sezione, le due urne elettorali, eccetera).Le operazioni di scrutinio, prima per l'elezione del Senato della Repubblica e poi per l'elezione della Camera dei deputati, devono avere inizio non appena completate le operazioni di verifica alla fine del voto e devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 del lunedì successivo.Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere. La sospensione può verificarsi durante lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati o, prima ancora, durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica. Con l'occasione appare utile ricordare le disposizioni in materia per quanto attiene l'impatto nell'ambito del rapporto di lavoro.

I lavoratori dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno. Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo nel caso di protrazione in quel giorno delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato. Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore impegnato al seggio è remunerato anche con quanto previsto per legge.

Qualche dubbio suscita la scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive. La norma non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, anche se una nota di Confindustria, sebbene da considerare non impegnativa (circolare 11571/1992), riconoscerebbe tale facoltà al datore di lavoro.Si suggerisce di trovare l'accordo tra le parti.

È importante, inoltre, per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione. La Cassazione, con la sentenza 8712/2002, ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non a ore. Pertanto è del tutto irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata. I lavoratori devono produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura. Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio la certificazione è firmata dal vice-presidente. Quando invece i lavoratori dovranno recarsi in altri comuni per votare chiederanno permessi che saranno solo a loro carico. In base all'articolo 2 della legge 178/1981, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.

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