I limiti della collaborazione familiare occasionale nella Srl
I requisiti della abitualità e della prevalenza sono necessari per la iscrivibilità del familiare dell’imprenditore che presta la propria attività nella azienda nella apposita Gestione previdenziale Inps. Al contrario la natura occasionale della prestazione lavorativa esclude l’insorgenza dell’obbligo assicurativo. Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa. La specifica questione segnalata dal gentile lettore ha trovato riscontro nella lettera Minlav 10 giugno 2013, n. 10478, nella quale si offrono utili indicazioni operative per individuare la occasionalità della prestazione. Il parametro di riferimento individuato (applicabile al settore dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura) è pari a 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Con lettera circolare 15 marzo 2018, n.50, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ulteriormente precisato che l’indice sopra evidenziato può risultare utile anche in relazione al settore turistico. In ogni caso il sopra citato di valutazione non è assoluto e può essere sempre inficiato, previa congrua motivazione, dagli organi ispettivi. Tanto premesso gli artt. 21 co. 6 ter decreto legge 260/2003 e 74 del decreto legislativo 276/2003 concernenti la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare, consentono, nei limiti indicati, la praticabilità della soluzione indicata dal lettore.