Rapporti di lavoro

Sostegno al reddito 2019, fissati i massimali Inps

di Mauro Marrucci

L'Inps, con la circolare 25 gennaio 2019, n. 5, ha pubblicato i massimali per gli istituti di sostegno al reddito 2019.

In particolare, i trattamenti Cig non possono superare gli importi massimi mensili - comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive - di:
a)euro 993,21 (euro 935,21 al netto del 5,84% ex art. 26 legge n. 41/1986) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento sia pari o inferiore a euro 2.148,74;
b)euro 1.193,75 (euro 1.124,04 al netto del 5,84%) per retribuzione mensile di riferimento superiore a euro 2.148,74.

I massimali si applicano a tutte le causali ordinarie e straordinarie, ivi compreso il contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), Dlgs n. 148/2015.

Tali valori sono incrementati del 20% per le integrazioni a favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17, legge n. 549/1995).

La previsione degli importi massimi delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali in agricoltura (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).

Per quanto concerne il Fondo credito:
1)assegno ordinario (art. 10, comma 2, D.I. n. 83486/2014), a fronte di una retribuzione mensile lorda: inferiore a euro 2.173,37, il massimale è fissato in euro 1.180,39; compresa tra euro 2.173,37 e 3.435,56, il massimale è pari a euro 1.360,55; superiore a euro 3.435,56, il massimale è fissato in euro 1.718,82;
2)assegno emergenziale (art. 12, comma 3, D.I. n. 83486/2014), a fronte della retribuzione annua lorda: inferiore a euro 41.621,22, massimale euro 2.431,19 (euro 2.289,21 al netto del 5,84%); compreso tra euro 41.621,22 e 54.763,95, massimale euro 2.738,72; superiore a euro 54.763,95, massimale euro 3.833,17 (ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), del D.I. n. 83486/2014 la riduzione del 5,84% è applicabile esclusivamente ove la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nei flussi Uniemens).

Per quanto concerne l'assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo (art. 12, comma 3, Dl n. 82761/2014), a fronte della retribuzione annua lorda: inferiore a euro 39.346,38, massimale euro 2.331,78 (euro 2.195,60 al netto del 5,84%); compreso tra euro 39.346,38 e 54.877,85, massimale euro 3.136,31; superiore a euro 54.877,85, massimale euro 3.647,82.
In merito alla determinazione dell'indennità di disoccupazione Naspi (art. 4, comma 2, Dlgs n. 22/2015) la retribuzione da prendere a riferimento è pari a euro 1.221,44 (circolare Inps n. 94/2015). In ogni caso il massimale mensile, non soggetto alla trattenuta del 5,84%, non può eccedere l'importo di euro 1.328,76.

I valori osservati per la Naspi si applicano anche per il calcolo della Dis-Coll (art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015; Inps, circolare n. 83/2015).
Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2018, gli importi sono pari a quelli indicati nella circolare Inps n. 19/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale: euro 1.180,76 (massimale alto); euro 982,40 (massimale basso).

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, non soggetto alla trattenuta del 5,84%, è fissato in euro 592,97.

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