Contenzioso

Cassazione, no alla nullità del ricorso per mancata produzione del Ccnl

di Angelina Turco

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1° febbraio 2019, n. 3143, offre un’interessante ricognizione della disciplina processuale in tema di omessa produzione nel ricorso introduttivo del giudizio del Ccnl applicabile.

La decisione della Suprema Corte ha origine dall'impugnazione da parte di due lavoratori della sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancata indicazione da parte degli stessi del Ccnl di cui veniva invocata l’applicazione per il periodo non regolarizzato e dell’inquadramento contrattuale loro attribuito, trattandosi, ad avviso dei giudici di merito, di elementi rilevanti ai fini della determinazione delle retribuzioni spettanti.

La Cassazione coglie l'occasione per ricordare il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «non sia sufficiente l’omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto» (tra le altre Cass. n. 7199/2018), e che non può aversi nullità del ricorso «tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva» (Cass. n. 18930/2004). Nel caso in esame nella domanda di parte non era «omesso o del tutto incerto il petitum», poiché erano stati specificati in modo adeguato i titoli delle pretese e la quantificazione delle somme richieste.

La Suprema Corte, nel cassare la decisione di merito, afferma, sulla scorta dei propri precedenti, i seguenti principi:

-nel rito del lavoro, ove sia stata omessa o sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cass. n. 6610/2017);

-la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. può essere pronunciata solo quando sia assolutamente impossibile l'individuazione del petitum o della causa petendi attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. n. 19009/2018).

Per la Cassazione quindi la mancata indicazione del Ccnl di riferimento non è idonea ad invalidare la domanda in modo così radicale da determinarne la nullità, poiché, di per sé, non impedisce al giudice di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, né pregiudica il diritto di difesa della controparte e la comprensione del thema decidendum.

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