Previdenza

Nella scuola quota 100 e anticipata anche prima dei requisiti

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

I dipendenti del settore scolastico possono accedere alla pensione con quota 100 o a quella anticipata dal prossimo 1° settembre anche se maturano i requisiti successivamente, purché entro la fine del 2019. Le indicazioni sono state fornite dal ministero dell’Istruzione con la circolare 4644/2019.

Per effetto del decreto legge 4/2019, quest’anno si può accedere alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi (quota 100) oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età. In quest’ultimo caso la novità consiste nell’aver bloccato fino al 2026 il requisito dell’anno scorso, invece di adeguarlo alla variazione della speranza di vita, cosa che avrebbe comportato un incremento di cinque mesi. Inoltre, è stata ripristinata “opzione donna” cioè il pensionamento per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 se hanno lavorato anche come autonome) entro il 2018.

In questi tre casi il Dl stabilisce che per il 2019 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro il 28 febbraio, in modo da consentire l’uscita il 1° settembre (perché il comparto ha l’uscita obbligata all’inizio dell’anno scolastico). Ebbene, per quanto riguarda quota 100 e la pensione anticipata la circolare ministeriale stabilisce che il pensionamento a settembre sarà possibile se si raggiungono i requisiti al 31 dicembre 2019. Quindi all’inizio del prossimo anno scolastico andranno in pensione anche lavoratori che a tale data non avranno maturato i minimi richiesti dalla normativa. Devono presentare la domanda entro la fine di questo mese anche le dipendenti che scelgono “opzione donna”. In tutti e tre i casi le funzioni “Polis” per richiedere la cessazione del servizio saranno attive fino al 28 febbraio. La domanda di pensione, invece, dovrà essere presentata direttamente all’Inps.

Per quanto riguarda Ape sociale (prorogata per tutto il 2019), pensionamento per i lavoratori precoci o per attività usuranti, la circolare precisa che, una volta ottenuta la certificazione dall’Inps, la domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata in formato cartaceo per avere effetto sempre dal 1° settembre.

Il ministero dell’Istruzione ha quindi ritenuto che ai dipendenti del comparto scuola non si applichino le finestre previste per quota 100 e pensione anticipata (da rispettare per i lavoratori pubblici in generale), ma prevalga la normativa di settore con l’uscita fissata all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia una lettura del testo normativo orientata al tenore letterale dovrebbe far propendere per una diversa interpretazione. Infatti, per effetto delle modifiche introdotte dal Dl 138/2011, la norma speciale del comparto scuola prevede che la cessazione dal servizio abbia effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico dell’anno successivo, con decorrenza fissata dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Ancor più evidente è la disparità di trattamento per coloro che accedono alla pensione anticipata, per la quale la finestra mobile è espressamente prevista nel nuovo testo normativo. A conti fatti, l’abbuono può essere di 10 mesi nel caso di quota 100 e di 9 mesi nel caso dei pensionamenti anticipati.

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