Rapporti di lavoro

Reddito di cittadinanza: i benefici per il datore che assume

di Alberto Bosco

In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, è stato emanato il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina il reddito di cittadinanza (RDC). Tra le molte novità, salva l’emanazione di norme attuative e circolari illustrative, anticipiamo la portata delle agevolazioni previste per il datore di lavoro che decida di assumere un beneficiario di tale nuova misura.

Condizioni - Prima va però ricordato che la fruizione di eventuali benefici da parte del datore di lavoro che assume è condizionata al rispetto di quanto segue:
a) verifica dell'incremento occupazionale;
b) rispetto dei principi generali ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015: diritti di precedenza ecc.;
c) requisiti ex art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006: DURC, altri obblighi, contratti collettivi;
d) rispetto dei limiti del de minimis;
e) risoluzione del rapporto: in caso di licenziamento del beneficiario di RDC, il datore deve restituire l’incentivo fruito più le sanzioni civili, salvo che il recesso avvenga per giusta causa o giustificato motivo (la norma non è affatto chiara: si confida in chiarimenti o modifiche).

Incentivi: assunzione diretta - Ebbene, l’art. 8 del D.L. n. 4/2019 dispone che al datore che comunica alla piattaforma digitale dedicata al RDC le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato (non a termine o part time) beneficiari di RDC è riconosciuto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico suo e del lavoratore, esclusi premi e contributi Inail, nel limite dell'importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
L’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, sempre esclusi i premi e contributi Inail.

Esempi - Assunzione dopo:
a) 2 mesi percezione del RDC di importo pari a 780 euro: il beneficio è 780 x 16 = 12.480 euro;
b) 16 mesi percezione del RDC di importo pari a 780 euro: il beneficio è 780 x 5 = 3.900 euro;
c) rinnovo del RDC di importo pari a 780 euro: il beneficio è pari a 780 x 5 = 3.900 euro.

Incentivi: assunzione dopo Patto di Formazione - Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e i soggetti accreditati (ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015) un Patto di formazione che garantisce un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
Se, in seguito a questo percorso formativo, il beneficiario di RDC ottiene un lavoro (coerente con il profilo formativo) sulla base di un contratto a tempo pieno e indeterminato, al datore che assume, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, spetta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico suo e del lavoratore, esclusi premi e contributi Inail, nel limite della metà dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto e, comunque:
a) non superiore a 390 euro mensili; e
b) non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del RDC.
In caso di rinnovo, l'esonero spetta in misura fissa di 6 mensilità per metà dell'importo del RDC. L’importo massimo mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi a carico del datore e del lavoratore per le mensilità incentivate, esclusi i premi e contributi Inail.
La restante metà dell'importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, fino a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell’importo del RDC, va all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione, sotto forma di sgravio contributivo sui contributi dovuti per i propri dipendenti, con le stesse regole per chi assume un beneficiario del RDC.

Incentivo per l’autoimprenditorialità - Infine, per completezza, si segnala che ai beneficiari del RDC che, entro i primi 12 mesi di fruizione, avviano un’attività:
a) lavorativa autonoma;
b) di impresa individuale;
c) in una società cooperativa;
è riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RDC, fino a 780 euro mensili (quindi, il tetto è di 4.680 euro): le modalità di richiesta ed erogazione devono essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF e il MISE.

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