Rapporti di lavoro

Fondazioni, al via il credito d’imposta per promuovere il welfare di comunità

di Alberto Rozza

Il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, con decreto 29 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2019, n. 22, attuando i commi 201 e ss. della legge 205/2017, ha fornito le istruzioni operative mediante le quali le fondazioni di cui al Dlgs n. 153/1999 potranno fruire del credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 per la promozione del cosiddetto welfare di comunità.
Si tratta in particolare di misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, nonché di strumentazioni per le cure sanitarie che le fondazioni possono erogare attraverso la realizzazione di progetti su richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle amministrazione centrali dello Stato.
Secondo il decreto interministeriale 29 novembre 2018, tra i soggetti che possono richiedere le misure di welfare di comunità rientrano anche gli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e gli enti del terzo settore.
Come accennato sopra, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le fondazioni che l'art. 2 del Dlgs 153/1999 definisce come le persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
L'individuazione dei soggetti beneficiari dell'erogazione delle citate misure dovrà avvenire tramite procedura di selezione pubblica, che assicuri la parità di partecipazione, l'imparzialità delle scelte e la pubblicità dei progetti finanziati.
Per fruire del credito d'imposta le fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (Acri), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno con l'indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell'ambito di intervento dei progetti finanziati.
A sua volta Acri trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Entro i successivi trenta giorni l'Agenzia comunica con proprio provvedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite delle risorse annue disponibili, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione.
Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, presentandolo esclusivamente per via telematica.
Se l'importo del credito utilizzato risulta superiore all'ammontare concesso, il modello F24 verrà scartato.
Il decreto interministeriale prevede anche che il credito d'imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
In ogni caso per la piena operatività sarà necessario attendere la risoluzione dell'agenzia delle Entrate che istituirà l'apposito codice tributo da indicare nel modello F24 per fruire del credito d'imposta.

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