Welfare aziendale, va riportato il fruitore dei servizi scolastici
Per accedere all’esenzione Irpef delle spese rimborsate dal datore per l’istruzione di un familiare, il dipendente deve presentare un documento da cui risulti la prestazione e il fruitore. Il documento può essere intestato al dipendente o al familiare. Queste le prime risposte delle Entrate ( clicca qui per consultarle )in occasione di Telefisco 2019, che si svolgerà oggi, sulle forme di welfare aziendale in caso di conversione del premio di risultato da parte del lavoratore, in forza di contratti, accordi o regolamenti aziendali o volontariamente.
Intestazione documentazione
Condizione per non far concorrere al reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f-bis, Tuir) il rimborso delle spese sostenute per «i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari» (anche non fiscalmente a carico), le Entrate hanno chiarito che i lavoratori devono produrre documenti dai quali risulti il fruitore, mentre non è richiesto che il documento sia intestato al dipendente. Diversamente non potrà essere intestato ad altro soggetto (ad esempio al coniuge del dipendente). Per le Entrate l’agevolazione spetta anche nel caso di pagamenti con modalità che non consentono di ricondurre la spesa al dipendente.
Spese d’istruzione
Rientrano tra le spese agevolabili tutte le prestazioni riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dal tipo di struttura (pubblica o privata) che li eroga e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per la detrazione. La legge di Stabilità 2016 ha ampliato e definito i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente in precedenza limitati alle sole «somme, servizi, prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche (...) nonché (...) borse di studio». Per l’Agenzia sono comprese le prestazioni «rese dalle scuole non paritarie, essendo comunque le stesse dirette all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ancorché tali scuole non siano abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale». Pertanto sono agevolabili anche i rimborsi delle spese per l’acquisto di libri di testo correlati alle finalità educative e di istruzione.
Abbonamenti per il trasporto
Per fruire del rimborso fiscalmente agevolato di abbonamenti al servizio di trasporto, le Entrate hanno chiarito (circolare 5/E/2018) che il dipendente in caso di titolo di viaggio nominativo, deve esibire un documento da cui risulti durata dell’abbonamento e spesa sostenuta.
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio in formato elettronico la documentazione deve contenere le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile a individuare il servizio. Tali requisiti s’intendono soddisfatti anche qualora la documentazione consenta di ricondurre la spesa in modo univoco all’avente diritto, ad esempio mediante l’indicazione del numero dell’abbonamento.
In caso di titoli di viaggio non nominativi, il dipendente dovrà allegare un’autocertificazione, in cui dichiara che il titolo di viaggio è stato acquistato per uno dei soggetti individuati.
Assistenza ai familiari
Anche per le spese sostenute per l’assistenza svolta da un medico psicologo a favore di un familiare non autosufficiente, il dipendente può chiedere di accedere all’agevolazione prevista della lettera f-quater) dell’articolo 51, comma 2, Tuir. Per le Entrate le prestazioni devono essere rivolte esclusivamente nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti del dipendente.
Telefisco 2019, le risposte delle Entrate sul welfare aziendale