Lavoro Intermittente
Quella in esame è una tipologia contrattuale assai flessibile, che può essere utilizzata (oltre che in base al requisito anagrafico) in altre 2 ipotesi, alternative tra loro, identificate come segue: a) esigenze individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nella settimana, mese o anno; b) in mancanza di contratto collettivo, i casi di ricorso al lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro: poiché tale decreto non è ancora stato emanato, opera il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre n. 2657”: tale decreto è da considerarsi ancora vigente e, quindi, è possibile rifarsi alle ipotesi ivi indicate per attivare le prestazioni in esame (Min. Lav., Nota 21.3.2016, n. 10). Nei casi a) e b), pertanto, l’età del lavoratore non ha alcuna rilevanza.
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