Sanzioni extra per recidiva anche prima della legge
Per il raddoppio della maggiorazione delle sanzioni a fronte di recidiva di lavoro irregolare e violazioni delle norme su salute e sicurezza si tiene conto sia degli illeciti diventati definitivi sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 che ha introdotto le maggiorazioni.
Questo uno dei chiarimenti contenuto nella nota 1148/2019 dell’Ispettorato del lavoro diffusa a integrazione delle informazioni già fornite con la circolare 2/2019.
La legge ha previsto la maggiorazione del 20% delle sanzioni per violazioni connesse al lavoro sommerso e irregolare e del 10% per quelle riferite alle regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le due percentuali sono raddoppiate (e quindi diventano rispettivamente del 40 e del 20%) se gli stessi illeciti sono già stati commesse dallo stesso soggetto nei tre anni precedenti.
Con la nota diffusa ieri, l’Ispettorato precisa che il destinatario della sanzioni va individuato nel trasgressore in caso di violazioni amministrative (legge 689/1981), e nel datore di lavoro per violazioni punite dal Dlgs 81/2008.
Gli illeciti che danno vita alla recidiva devono essere “definitivamente accertati” e la definitività si verifica, a seconda delle circostanze:
- al superamento del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione;
- se è stata pagata la sanzione;
- se, a fronte di impugnazione dell’ordinanza in tribunale, la relativa sentenza è passata in giudicato.
I tre anni a ritroso vanno considerati con riferimento a quando l’illecito è diventato definitivo e non quando è stato commesso. Due momenti che, in caso di percorso giudiziario, possono essere anche molto distanti nel tempo.
Il raddoppio della sanzione, comunque, non si applica qualora la regolarizzazione dell’illecito sia avvenuta a fronte del pagamento in misura ridotta in base all’articolo 16 della legge 689/1981 o di quello nella misura di un quarto della sanzione in misura fissa previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004, oppure se l’illecito è stato regolarizzato ed è stato eseguito il pagamento di un importo pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista (articolo 21 del Dlgs 758/1994 e articolo 15 del Dlgs 124/2004).
Infine, nell’ultimo capoverso la nota stabilisce che gli illeciti precedenti possono riguardare anche periodi precedenti l’entrata in vigore della legge 145/2018 (cioè il 1° gennaio di quest’anno). Dunque ipotizzando un illecito contestato oggi, il periodo di “osservazione” si estende fino al 7 febbraio 2016.