Rapporti di lavoro

Donne vittime di violenza di genere, il via alle domande telematiche

di Rossella Quintavalle

Le donne che sono state vittime di violenza di genere, a decorrere dal 25 gennaio 2019, possono presentare domanda all'Inps in modalità telematica, al fine di ottenere il previsto congedo indennizzato.

Lo ha annunciato l'Inps con propria circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, con la quale ha illustrato le modalità di inoltro della richiesta. L'Istituto informa altresì che fino al 31 marzo 2019 le domande saranno accettate anche in modalità cartacea. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo.
L'articolo 24 del Dlgs n. 80/2015 ha introdotto uno specifico periodo di congedo retribuito destinato alle donne che siano state vittime di violenza di genere e che abbiano richiesto di essere inserite in specifici percorsi di protezione. Le prime istruzioni sulle modalità di utilizzo del congedo sono state dettate dall'Inps con circolare n. 65 del 15/4/2016, ove l'Istituto ha illustrato le modalità di fruizione e indennizzo del congedo relativamente al settore privato in quanto, nel settore pubblico, l'indennità è corrisposta direttamente dall'Amministrazione di appartenenza.
La possibilità di fruizione di tale congedo, previsto inizialmente solo per le, lavoratrici del settore pubblico e privato, incluse quelle per le quali non è prevista l'assicurazione delle prestazioni previdenziali di maternità erogate dall'Inps , è stato successivamente esteso alle lavoratrici autonome (da gennaio 2017) e alle lavoratrici del settore domestico (da gennaio 2018).
Per aver diritto al congedo le donne devono essere state inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del Dl n. 93/2013 (legge n. 119/2013), emanato proprio per contrastare la violenza di genere. Il congedo, coperto da contribuzione figurativa, può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi equivalenti a novanta giornate di effettiva astensione dal lavoro da fruire sia in modalità giornaliera che oraria, se non diversamente disciplinato dal Ccnl applicato in azienda, da godere entro un arco temporale di tre anni decorrenti dall'inizio del percorso di recupero certificato. Alla lavoratrice dipendente spetta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione sulla base delle sole voci fisse e continuative di quanto percepito nel periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello di inizio congedo con riferimento, per quanto compatibile, a quanto stabilito in tema di maternità dall'articolo 23 del Testo unico maternità/paternità n. 151/2001. Il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l'utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “DVV” per i periodi di congedo usufruito su base giornaliera”, ovvero “DVO” per i periodi di congedo usufruito su base oraria. L'indennità, in linea con le altre prestazioni di maternità, è anticipata dal datore di lavoro per essere successivamente posta a conguaglio con i contributi dovuti per gli altri lavoratori tramite indicazione nel flusso Uniemens del codice causale “L064” nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>.
L'indennizzo è effettuato direttamente dall'Inps alle lavoratrici ricomprese nel pagamento diretto delle indennità di maternità quali le operaie agricole, le lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine e le stagionali.
La domanda telematica deve essere presentata dall'interessata attraverso il consueto canale
Web – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell'Istituto
attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno
del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”, ovvero tramite Contact Center Multicanale al numero 803.164, o ancora attraverso i Patronati.
Alla domanda l'interessata allega ogni ulteriore documentazione necessaria, fermo restando quanto già illustrato dall'Inps in circolare n. 65/2016 in merito alla consegna, in plico chiuso e separato dall'istanza di richiesta della prestazione, della certificazione medico/amministrativa relativa all'abilitazione all'accesso ed alla effettiva fruizione del percorso di protezione nelle giornate di congedo. La trasmissione telematica delle certificazioni non coinvolge direttamente i datori di lavoro, per cui resta in carico alla lavoratrice l'onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro, o in assenza di regolamentazione, secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento che prevede che la comunicazione sia effettuata al proprio datore di lavoro almeno sette giorni prima dell'inizio, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo durante il quale intende assentarsi, fornendo la certificazione relativa al percorso di protezione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©