Adempimenti

Retribuzione convenzionali all’estero, le precisazioni dell’Inail

di Antonio Carlo Scacco

A seguire la diffusione delle istruzioni da parte dell'Inps, anche l'Inail, con la circolare n. 4 del 1° febbraio, rende note le indicazioni per il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 317/1987 dispone, infatti, che le retribuzioni da prendere a base per la determinazione dei premi sono fissate annualmente con decreto interministeriale.

Per il corrente anno il decreto è stato approvato il 21 dicembre scorso con la previsione di un aumento generalizzato degli importi, rispetto all'anno precedente, dell'1,2 per cento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i Paesi dell'Unione, la Svizzera ed i Paesi aderenti all'Accordo See - Liechtenstein, Norvegia, Islanda.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali, i relativi importi si considerano frazionabili in 26 giornate lavorative se riferite a mese ovvero in 300 giornate lavorative se riferite ad anno. È escluso il frazionamento in importi in orari da rapportare alle ore lavorative.

I premi si calcolano in base alle giornate effettive di lavoro, comprendendo nella denuncia le giornate nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera e le giornate retribuite in forza di legge o di contratto, anche in assenza del lavoratore (per esempio ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, ecc).

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata raffrontandola alla fascia di «retribuzione nazionale corrispondente», intendendo con tale espressione il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.

La fascia retributiva si individua dividendo l'importo così ottenuto per dodici e raffrontandolo con le tabelle del settore corrispondente.

Le retribuzioni convenzionali si utilizzano anche per il calcolo dei premi assicurativi previsti per le qualifiche dell'area dirigenziale, mentre si escludono le tipologie lavorative diverse dal lavoro subordinato.

Per i collaboratori il premio si calcola sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

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