Contrattazione

Poste Italiane, parte la sperimentazione dello smart working

di Rossella Quintavalle

Poste Italiane, in data 23 gennaio 2019, con accordo siglato unitamente alle segreterie nazionali Slp- Cisl, Slc- Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal comunicazioni e Fnc-Ggl comunicazioni, ha dato il via a una fase sperimentale del lavoro agile (smart working), riconoscendo in tale modalità di svolgimento della prestazione, oltre la possibilità per il lavoratore di meglio conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche uno strumento capace di contribuire alla diminuzione della congestione del traffico cittadino e contestuale riduzione dei consumi energetici mediante la diminuzione degli spostamenti casa-lavoro, in un contesto di welfare avanzato e in coerenza con le previsioni dell'articolo 27 del vigente Ccnl.

La sperimentazione, che decorre dal 24 gennaio 2019 e sino al 31 marzo 2020, è rivolta, su base volontaria, ai lavoratori occupati nelle strutture direzionali centrali, comprese le attività di vendita di Mbpa e può essere richiesta dai titolari di un contratto a tempo indeterminato anche part-time, dando priorità alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità e alle lavoratrici/lavoratori con figli in condizioni di disabilità. I soggetti interessati sottoscrivono uno specifico accordo, il cui format è allegato all'intesa sottoscritta il 23 gennaio 2019, redatto in conformità con quanto stabilito dall'articolo 18 e seguenti della legge 81/2017. Tale accordo individuale, che regolamenterà l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno della sede di lavoro, costituirà, per tutta la durata del lavoro agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra azienda e dipendente.

La prestazione sarà resa a giornata intera, con cadenza di 1 giorno alla settimana, in uno dei luoghi indicati dal lavoratore nell'accordo a scelta tra: proprio domicilio, altro luogo chiuso, ovvero altro ufficio della società rispetto a quello abituale.

La pianificazione delle giornate in lavoro agile dovrà essere concordata tra dipendente e diretto responsabile, di norma su base settimanale nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza.

Il lavoratore indica il luogo prescelto di volta in volta in occasione della singola giornata programmata che potrà anche essere, per motivi organizzativi, ricalendarizzata. Il luogo di lavoro precedentemente scelto potrà essere variato anche durante la stessa giornata al fine di terminare la propria prestazione in un sito diverso, ma dovrà preventivamente essere comunicato dal lavoratore, anche tramite e-mail, al proprio responsabile.

La prestazione lavorativa in smart working è resa, anche in modo non continuativo, nell'intervallo temporale tra le ore 8.00 e le 20.00, compresa la pausa per la consumazione del pasto; l'eventuale indisponibilità al lavoro per un tempo superiore ai 90 minuti dovrà essere preventivamente comunicata dal lavoratore al proprio responsabile. Le apparecchiature necessarie allo svolgimento del lavoro, configurate in modo da garantire la conformità alle norme vigenti e alla sicurezza informatica, sono fornite dall'azienda, ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente resi noti dal lavoratore.

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro l'azienda fornisce al dipendente un'informativa scritta relativa ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile; sarà garantita, nel contempo, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi a prestazioni lavorative rese al di fuori dei locali aziendali. In caso di infortunio occorso nella giornata di lavoro agile non riconosciuto dall'Inail, lo stesso sarà considerato neutro rispetto al calcolo del premio di risultato e del punteggio in materia di mobilità volontaria nazionale.

Ai lavoratori interessati è garantita una specifica formazione sui principi, logiche e modalità operative di funzionamento di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Dal punto di vista economico, i lavoratori in smart working non subiranno alcuna penalizzazione rispetto a quelli che svolgono la prestazione all'interno dell'azienda, mantenendo l'attribuzione del ticket per la consumazione del pasto come disciplinato all'articolo85 del Ccnl e conservando le medesime opportunità di sviluppo professionale al pari degli altri colleghi; agli stessi, inoltre sono riconosciuti pari diritti e libertà sindacale come sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Entro tre mesi dall'avvio della sperimentazione le parti si incontreranno per valutarne andamento e gradimento e verificare le prime risultanze sulla base di questionari resi in modalità volontaria ed anonima. Entro il 31 dicembre 2019 dall'avvio di tale sperimentazione le parti si incontreranno per definire un accordo per la regolamentazione definitiva dell'istituto.

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