Previdenza

Durante la finestra trimestrale isopensione senza contributi

di Antonello Orlando

Il decreto legge 4/2019 ha previsto il congelamento degli adeguamenti a speranza di vita per la pensione anticipata, bloccando i requisiti a 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi di contributi per donne e uomini rispettivamente. Contemporaneamente è stata prevista una finestra di tre mesi, uguale per tutti, che dovrà essere osservata prima di potere percepire l’assegno previdenziale. Tale modifica impatta sulle prestazioni di esodo (assegno straordinario dei fondi bilaterali e isopensione) in quanto queste accompagnano i dipendenti, che hanno risolto il rapporto di lavoro, verso la pensione di vecchiaia o verso quella anticipata.

Il primo punto chiarito dall’Inps nella circolare 10/2019 è che le prestazioni già in essere al 1° gennaio 2019 (dunque con accordi già siglati e dipendenti già esodati) continueranno a puntare alla vecchia pensione anticipata, come stimata al momento dell’uscita (fino al 2020, con ingresso senza finestra a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne). Le aziende continueranno a versare contributi e assegno anche se i lavoratori avranno già maturato il requisito accorciato della pensione anticipata, a meno che quest’ultimi richiedano la pensione e perdano così il diritto alla prestazione di accompagnamento. Tale scelta, a ben vedere, non sarà la migliore ai fini della massimizzazione dell’assegno, in quanto gli ulteriori 5 o più mesi di contribuzione versati dal datore di lavoro aumenterebbero la quota contributiva della pensione.

Inps ha poi precisato che per gli assegni straordinari e le isopensioni con prima decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 i datori di lavoro erogheranno le prestazioni nel limite massimo previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti (per l’isopensione, fino al 2020, la durata massima è di 7 anni) considerando il requisito “ridotto” della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi) ma comprendendo nella durata complessiva anche la finestra di tre mesi durante la quale sarà erogato l’assegno senza però riconoscere la contribuzione correlata in quanto il lavoratore avrà già maturato i requisiti pensionistici. L’isopensione non potrà però essere utilizzata per accompagnare i lavoratori verso quota 100, ma solo alla pensione anticipata ordinaria.

La circolare contiene anche le istruzioni dedicate a una nuova prestazione prevista per i soli fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, mappati dal Dlgs 148/2015. Si tratta del nuovo assegno straordinario che potrà accompagnare a quota 100 i lavoratori che riusciranno a maturare i relativi requisiti entro il 2021. I costi, pari alla pensione maturata e alla contribuzione media correlata fino all’accesso in quota 100, saranno sempre a carico dei datori di lavoro dei settori coperti da tali fondi già costituiti (come quello assicurativo o di grandi gruppi come Ferrovie dello Stato o Poste Italiane) o in corso di costituzione (come il Fondo Tris del comparto chimico-farmaceutico). Il periodo di finestra successivo alla maturazione dei contributi sarà coperto dall’assegno, ma non dalla contribuzione, in quanto superflua al raggiungimento del requisito. Chi maturerà i requisiti a dicembre del 2021 sarà comunque coperto dall’assegno fino a marzo 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©