Contrattazione

Al via i Fondi di settore del contratto nazionale Edilizia-artigianato

di Valentina Giampietro

Il 31 gennaio 2019 tra le organizzazioni datoriali Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae- Casartigiani, Claai Edilizia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil è stato firmato l'accordo che istituisce una "triade" di Fondi che erogheranno prestazioni di Welfare contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti del Settore e a sostegno delle imprese che intenderanno procedere all’assunzione di giovani.
Si tratta del Fondo Sanitario, Fondo Prepensionamenti e Fondo Incentivo Occupazione.
Il primo Fondo si occuperà di erogare prestazioni sanitarie agli operai e agli impiegati iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse previa contribuzione a partire dal 1° gennaio 2019.
Le aliquote di versamento stabilite sono lo 0,60% da calcolarsi su un minimo retributivo di 120 ore per gli operai, considerate su: minimo, contingenza, edr, its. Tuttavia, in via temporanea e sino a che non sarà costituito il Fondo Sanitario nazionale l'aliquota è pari allo 0,35%.
Per gli impiegati la contribuzione è pari allo 0,26% da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr, premio di produzione. Inoltre, al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive nel settore, è stato previsto che per i soli mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 la contribuzione è pari allo 0,52%.
Per gli operai la contribuzione sarà versata per il tramite della Cassa Edile o Edilcassa di appartenenza, mentre per gli impiegati o tramite la Cassa Edile/Edilcassa o direttamente al Fondo Sanitario.
Viene inoltre istituito il Fondo Prepensionamenti che sostituisce il Fondo "lavoro pesanti e usuranti" di cui all'art. 105 del CCNL. L'aliquota passa così allo 0,20% a decorrere dalla mensilità di gennaio 2019. Tale Fondo si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale.
Il terzo Fondo previsto dall'accordo è quello denominato Fondo Incentivo Occupazione, i cui obiettivi vanno di pari passo con quelli del Fondo Prepensionamenti, dunque ha la finalità di "incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore". Anche la contribuzione a questo fondo decorrerà dal 1° gennaio 2019 con una aliquota pari allo 0,10% da calcolarsi sul minimo, contingenza edr, its.
In coda all'Accordo le Parti hanno condiviso una contribuzione "aggiuntiva" di dotazione per le sole mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2019 pari allo 0,55% a carico delle aziende. Tale aliquota è così ripartita: lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% al Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% al Fondo Incentivo Occupazione.
L'aliquota dello 0,55% deve essere calcolata sulla retribuzione ottenuta dalla somma tra il minimo, contingenza, edr, its.

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