Accertamenti, in archivio il verbale unico
Il
Per quanto concerne gli accertamenti aventi a oggetto il controllo sugli obblighi contributivi e previdenziali, la circolare individua tre fonti informative. Essi riguardano l’elenco dei soggetti contribuenti da sottoporre ad accertamento ispettivo attraverso l’utilizzo dei sistemi di comunicazione interni dell’Inps. In tale contesto sono ricompresi anche i comportamenti preordinati alla truffa ai danni dello Stato e dell’Inps (ad esempio, fruizione illegittima di prestazioni previdenziali, conguagli indebiti in danno dell’Inps eccetera). Altri settori produttivi potranno essere individuati dalla Commissione centrale ed essere condivisi e attuati, a seconda della tipologia del fenomeno, da quelle Regionali. Altre fonti potranno essere, infine, fatte proprie dalle Commissioni regionali su segnalazioni di altre amministrazioni pubbliche, organismi investigativi e di controllo, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o degli stessi lavoratori.
Per quanto attiene la vigilanza lavoristica , saranno poste in evidenza le iniziative di vigilanza che, a priori, potranno suggerire l’attivazione di accertamenti sia sotto il profilo lavoristico che, più strettamente, contributivo, dando eventualmente luogo all’intervento ispettivo congiunto.
Un esame particolare, come anticipato, è stato riservato alla verbalizzazione e notificazione degli accertamenti sia di natura lavoristica, sia previdenziale ed assicurativa. A tal proposito, richiamando l’articolo 13 del Dlgs 124/2004, viene chiarito che l’obbligo della “verbalizzazione unica” trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione contributiva.
Tuttavia, in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – con eventuale contestazione di violazioni amministrative – sia ad aspetti assicurativi e previdenziali, la notifica con un unico verbale è stata ritenuta non sempre percorribile e opportuna. Ciò in ragione della diversa tempistica legata alle differenti tipologie di accertamento e dei destinatari dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative, sempre una persona fisica). Infatti, di norma, la definizione del verbale amministrativo è più celere rispetto a quello assicurativo/contributivo. Qualora pertanto, per le suddette ragioni, la notificazione di un unico verbale non sia possibile, l’ispettore potrà notificare distinti verbali, evidenziando che gli accertamenti in materia contributi/previdenziale sono ancora in corso.
La lettera circolare Inl 120/17