Contrattazione

Accordi sulla stagionalità per il settore Turismo Confesercenti

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di Rossella Quintavalle

Al fine di evidenziare la conformità della disciplina contrattuale a quanto disposto dal Dlgs 15/6/2015 n. 81 in tema di stagionalità, le tre sigle sindacali Filcam Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in data 22/2/2019 hanno sottoscritto con Fiepet-Fiba, Asshotel-Assocamping, Assoviaggi, tre distinte dichiarazioni congiunte, identiche nel contenuto, attraverso le quali, ad integrazione di quanto già disciplinato dal ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo Confesercenti per i diversi settori coinvolti, dagli Alberghi, alle Agenzie di Viaggio, ai Pubblici Esercizi e agli Stabilimenti Balneari, i sottoscrittori concordano nella totale soddisfazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

È noto come una particolarità dei settori che operano nel campo del turismo sia proprio l'intensificarsi dell'attività durante determinati periodi dell'anno legati al maggior afflusso della clientela, con conseguente maggiore richiesta di personale dipendente. Al capo III del ccnl del 4/3/2010 e dell'ipotesi di accordo di rinnovo del 18/7/2018, relativamente al contratto a tempo determinato, all'articolo 82 è stabilito che si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, e che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al Dpr 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal Dpr 11/7/1995 n. 378. Ma la stagionalità, rappresentata da un'intensificazione dell'attività, concordano le parti nelle tre dichiarazioni in commento, deve essere intesa tale non solo per le aziende ove è prevista una o più chiusura programmata dell'attività durante l'anno, ma anche per quelle ad apertura continuata durante tutto l'anno, con la conseguente esigenza di preservare la permanenza delle professionalità esistenti e di quelle in via di costituzione. All'articolo 83, infatti, relativamente all' intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, le stesse avevano già convenuto che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

In tal senso le parti ribadiscono che quanto già definito negli accordi precedenti soddisfa i requisiti legali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.

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