Accordo collettivo aziendale senza scadenza: recesso unilaterale legittimo se provato
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza del 14 gennaio 2021, ha statuito che è possibile recedere unilateralmente da un accordo collettivo aziendale che non prevede scadenza, ma la parte che eccepisce detta circostanza è onerata dal fornire la relativa prova.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla doglianza di un lavoratore, che rivendicava il mancato pagamento dei buoni posto per il periodo compreso tra agosto 2015 e maggio 2017.
Nello specifico, un lavoratore notificava ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la somma di 2.792,20 euro a titolo di buoni pasto per il periodo già citato nei confronti della società datrice di lavoro, che prontamente proponeva opposizione in forza delle seguenti ragioni:
- i buoni non erano stati erogati in quanto il lavoratore era interessato da contratti di solidarietà difensiva con drastica riduzione dell'orario di lavoro (ai sensi dell'articolo 51 del Ccnl Mobilità Attività Ferroviarie del 2012, il lavoratore avrebbe potuto fruire del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, a condizione che la prestazione programmata avesse avuto una durata superiore alle 6 ore e avrebbe avuto diritto al buono pasto sostitutivo della mensa aziendale soltanto se adibito alle prestazioni notturne con inizio alle ore 22.00, condizioni non verificatesi nel caso di specie);
- il ricorrente avrebbe avuto diritto al più a una somma inferiore rispetto all'importo giornaliero rivendicato pari a 5,20 euro, considerato che era interessato da una riduzione del proprio orario di lavoro (infatti, secondo l'Accordo di settore per la confluenza del Ccnl delle Attività Ferroviarie del 19 novembre 2005, il controvalore economico del ticket restaurant varia in base alla durata della prestazione lavorativa giornaliera);
- non era applicabile, a decorrere dal mese di dicembre 2015, il contratto collettivo aziendale - posto a fondamento del decreto ingiuntivo - sia perché l'accordo di secondo livello non era vincolante per l'azienda nei confronti di tutti i lavoratori ma soltanto di quelli aderenti alle sigle sindacali stipulanti, sia perché detto accordo, benché privo di scadenza, era stato disdettato unilateralmente da parte datoriale che «a tale proposito deduceva di aver deciso di disapplicare ogni accordo in merito ai tickets restaurant».
Nel costituirsi in giudizio, il lavoratore nel merito, eccepiva che:
- la società opponente non aveva disconosciuto l'accordo di secondo livello del 10 marzo 2015, posto a fondamento della domanda monitoria, ma si era limitata ad affermare, senza provarlo, di aver disdettato unilateralmente il citato accordo;
- la decisione di disapplicare l'accordo aziendale non era stata portata a conoscenza delle OO.SS. stipulanti e che, pertanto, la mancata applicazione di detto accordo doveva essere considerata quale inadempimento contrattuale;
- la società opponente non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza dei contratti di solidarietà che lo avrebbero interessato;
- la quantificazione del credito risarcitorio azionato in sede monitoria costituiva una mera operazione matematica di moltiplicazione delle giornate di presenza evincibili dai prospetti paga per l'importo giornaliero del buono pasto spettante.
Preso atto di tutte le ragioni esposte dalle parti, Il Tribunale di Lamezia Terme rileva, da un lato, che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i dipendenti, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a un sindacato diverso, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo (sul punto può citarsi Cass. Sez. Lav. n. 6044 del 18.04.2012, secondo cui «i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato»).
Dall'altro lato, la sentenza afferma che, qualora il contratto collettivo di secondo livello non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre i contraenti, potendo intervenire la sua estinzione mediante il recesso unilaterale di una delle parti, che risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.
Quindi, il recesso può realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, ma in questo caso la parte che lo eccepisce è onerata, ex articolo 2697, comma 2, del Codice civile della relativa prova (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2600 del 2.02.2018, «la parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale da un accordo o da un contratto collettivo di diritto comune è onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo - anziché innovativo - di tale successiva dichiarazione»), in questo caso non fornita dalla società.
Su tali presupposti, il Tribunale di Lamezia Terme rigetta l'opposizione proposta dalla società e dichiara dovuta la somma ingiunta, non ritenendo fornita la prova del recesso datoriale dal contratto collettivo di secondo livello.
A ciò la sentenza ha aggiunto che pacifica tra le parti è la debenza dei buoni pasto maturati sino a dicembre 2015, tenuto conto che il datore di lavoro non ha contestato la validità del contratto collettivo di secondo livello per il periodo antecedente a dicembre 2015, né ha contestato l'effettiva presenza a lavoro del ricorrente nelle giornate riportate sul prospetto che costituisce parte integrante della memoria di costituzione.