Politiche attive

Accordo e domanda in tempi stretti per il Fondo nuove competenze

L’erogazione delle risorse fino a esaurimento impone di agire rapidamente. Il termine di 150 giorni per concludere l’intervento potrebbe non bastare

di Enzo De Fusco

Le imprese hanno tempo 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza per svolgere la formazione, rendicontare le ore da finanziare e presentare la richiesta di rimborso a saldo, pena inammissibilità del contributo previsto dal Fondo nuovo competenze. Questa è la scelta fatta dall’Anpal su un tema molto sensibile che riguarda i tempi entro cui deve essere svolta la formazione.

Sebbene il tempo a disposizione per le aziende sia più ampio rispetto alla precedente versione del Fondo (erano previsti solamente 90 giorni), le imprese più strutturate faranno fatica a rispettare il limite imposto dall’avviso pubblicato da Anpal.

Tuttavia, da quanto emerge dal testo, il termine di 150 giorni è fissato «salvo diversa indicazione da parte di Anpal», lasciando intendere che, in caso di necessità, le aziende potranno motivare una richiesta di proroga.

Una notizia positiva si registra nel termine di presentazione delle domande, che è stato fissato al 28 febbraio 2023, anche se questo congruo arco di tempo rischia di essere poco utilizzato, poiché contrapposto con la necessità di presentare le domande prima possibile in quanto vengono valutate in ordine cronologico fino a esaurimento fondi.

Nessuna novità, invece, per la sottoscrizione dell’accordo sindacale in quanto il termine rimane fissato entro fine anno. Per la precisione, l’avviso stabilisce che l’accordo, sottoscritto da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve essere firmato tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2022. Su questo punto è auspicabile un intervento normativo che proroghi anche in questo caso il termine. Si ricorda che l’accordo sindacale deve contenere il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo per ogni lavoratore è di 40 ore, mentre il limite massimo è pari a 200; il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, come detto, dovranno concludersi non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. L’avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite, questo dovrebbe significare che è possibile erogare corsi in modalità mista senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in presenza/sincrona o asincrona.

Si ritiene confermato il principio dell’alternanza del Fondo con la cassa integrazione, secondo cui per tutto il periodo di svolgimento della formazione il lavoratore non può essere destinatario di ammortizzatori sociali.

Infine, il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna richiesta non potrà eccedere i 10 milioni di euro. L’avviso, tuttavia, non precisa se l’azienda può presentare più domande e neanche pone limiti al riguardo.

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