Contrattazione

Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale

La Commissione nazionale paritetica ha chiarito che i permessi studio vanno riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione con le stesse modalità previste per quelli alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici

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di Michele Regina

Il 28 febbraio e il 14 marzo 2023, rispettivamente Assolavoro e Assosomm, in sede di Commissione nazionale paritetica hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria l'accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea con estensione della platea ai rifugiati con permesso di soggiorno per studio facenti parte del progetto Unicore. Quest’ultimo offre agli studenti rifugiati l'opportunità di frequentare un corso di laurea magistrale presso un'università italiana.

La Commissione nazionale paritetica di settore ha ricevuto una richiesta, da parte di Unhcr, di interpretazione estensiva della platea dei beneficiari dell'accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale.L'Unhcr, in riferimento al progetto Unicore promosso da 32 università italiane con il supporto di Unhcr, del ministero degli Affari esteri e altri partner, evidenzia che le persone interessate sono riconosciute come rifugiati nel Paese di primo asilo, alcuni dei quali titolari di un permesso di soggiorno per studio.

La Commissione paritetica, pertanto, tenuto conto del merito della richiesta dell' Unhcr e considerato che si tratta di persone riconosciute dallo stesso come rifugiati nel Paese di primo asilo, ha inteso estendere in via interpretativa l'efficacia dell'accordo alla platea ai soggetti rifugiati con permesso di soggiorno per studio facenti parte del progetto Unicore.

Le parti presenti hanno poi affrontato una questione sottoposta dall'Ice a Ebitemp circa un'interpretazione contrattuale. L'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha chiesto «se la locuzione "secondo le modalità previste dai contratti collettivi", di cui al Ccnl per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15 ottobre 2019 (punto 1 delle premesse) implichi che vigano letteralmente le modalità del Ccnl dell'utilizzatore e quindi, nel caso de quo, i permessi studio vadano accordati solamente ai lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato superiore ai sei mesi), con esclusione dei lavoratori interinali o se, invece, la stessa locuzione vada intesa nel senso di un'estensione ai lavoratori interinali di quanto sancito dal Ccnl dell'utilizzatore in favore dei propri dipendenti. In tale ultimo caso dovremmo dunque estendere la fruizione dei permessi studio anche ai lavoratori interinali, come fatto in anni passati».

La Commissione, nel rispetto della propria funzione primaria di interpretazione del Ccnl e degli accordi tra le parti, in risposta al quesito presentato ha chiarito che, in applicazione del principio di parità di trattamento economico e normativo garantito dalla legge ai lavoratori in somministrazione, i permessi studio vanno riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione, al pari e secondo le modalità previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, siano esse pubbliche o private.

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