Contenzioso

Addio al rito Fornero ma resta la priorità per i licenziamenti

Il canale preferenziale per le liti sui licenziamenti resta, ma è ora affidato alla capacità organizzativa degli uffici

di Giampiero Falasca

La riforma Cartabia manda in soffitta il cosiddetto rito Fornero, la procedura speciale introdotta dalla legge 92/2012 con l’obiettivo di accelerare le decisioni giudiziali in materia di licenziamento.

Il nuovo articolo 441-bis del Codice di procedura civile («Controversie in materia di licenziamento»), disciplina la trattazione delle cause di licenziamento. Secondo i primi due commi della norma, la trattazione e la decisione delle controversie che hanno a oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice. È quindi previsto un canale preferenziale e accelerato nella trattazione delle cause di licenziamento, per attuare la stessa finalità che era sottesa al rito Fornero. Il canale preferenziale varrà anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Il superamento del rito Fornero è quindi bilanciato da questa previsione, mentre sul piano strettamente processuale si determina un vero e proprio ritorno all’antico: la causa di licenziamento torna a essere disciplinata, come tutte le altre cause di lavoro, dagli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile. La riduzione dei tempi della giustizia non è più affidata alla specialità del rito ma è dunque rimessa alla capacità organizzativa degli uffici giudiziari. Per far funzionare la misura, ciascun ufficio dovrà effettuare estrazioni statistiche trimestrali, che consentano di valutare la durata media dei processi.

La trattazione e la decisione prioritaria delle controversie sull’impugnazione dei licenziamenti potrà essere garantita dal giudice con la riduzione, fino alla metà, dei termini del procedimento, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, e, in ogni caso, garantendo la tutela del convenuto e del terzo eventualmente chiamato in giudizio. Tra la data di notificazione del ricorso al convenuto, o al terzo chiamato, e quella della udienza di discussione, deve intercorrere un termine non minore di venti giorni. In questo caso, il termine per la costituzione del convenuto, o del terzo chiamato, dovrà essere ridotto della metà.

È stato semplificato anche il regime di impugnazione del licenziamento del socio di cooperativa, precisando che le domande relative all’esclusione del socio di cooperativa, nelle ipotesi in cui alla cessazione del rapporto mutualistico sia seguito il recesso datoriale, sono sempre soggette al rito del lavoro.

La riforma si applica a tutte le cause instaurate dopo il 28 febbraio 2023. Il rito Fornero, pur essendo stato abrogato, resta transitoriamente in vigore per tutte le cause introdotte sino al 28 febbraio 2023. Pertanto, anche dopo questa data, il rito dovrà ancora essere seguito sia per la definizione delle fasi dei giudizi già avviati nel vigore della sua disciplina, sia per le impugnazioni dei provvedimenti resi negli stessi contenziosi.

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