Rapporti di lavoro

Adozione di bambini disabili: le regole sui congedi dopo il Jobs act

immagine non disponibile

di Josef Tschöll

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. La disposizione dell'articolo 33 del Dlgs 151/2001 si applica anche a favore dei genitori adottivi e/o affidatari. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' art. 33, co. 2, L. 104/1992, relativo alle 2 ore di riposo giornaliero retribuito. Successivamente, al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi (3 giorni retribuiti al mese) di cui all'art. 33, co. 3, L. 104/1992. Questi permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. L'art. 33, D.Lgs. 151/2001 è stato modificato dall'art. 8, D.Lgs. 80/2015 con decorrenza 25.06.2015 (sperimentale fino alla emanazione dei decreti per la copertura finanziaria stabile). L’Inps ha confermato che il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore. Alla luce del nuovo quadro normativo, i giorni fruiti fino al 12° anno di vita del bambino - o fino al 12° anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione (Inps msg. 4805/2015). Dopo le modifiche, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli affidati o adottati con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale sono:
- 3 giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- 3 giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- a partire dal compimento del 12° anno di età del figlio biologico, e dal 12° anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei 3 giorni di permesso mensile.
Infine, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, spetta il diritto a fruire del congedo biennale (art. 4, co. 2, L. 53/2000). La presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell'indennità previsto dall'art. 42, co. 5, T.U. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà i contributo integrativo previsto (Min. lav., interpello 70/2009).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©