Agevolazioni

Agevolate le assunzioni di donne e under 36

Nel disegno di legge di Bilancio, prorogato l’esonero contributivo per due categorie di lavoratori

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

In materia di esoneri contributivi collegati alle nuove assunzioni, il Ddl di Bilancio 2023 (articolo 57, commi 4 e 5) proroga al prossimo anno un paio di agevolazioni in scadenza nel 2022.

Con il comma 4, si prolunga l’accesso all’esonero in caso di assunzione di un under 36. Questa agevolazione è concessa a tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario, ma non include le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici.

Sono incentivate le assunzioni e le trasformazioni dei contratti a termine riferite a lavoratori sotto i 36 anni. L’aiuto è pari al 100% dei contributi a carico del datore, nel tetto di 6mila euro annui, per 36 mesi elevati a 48 in alcune regioni del meridione.

Questo incentivo, tuttavia, presenta una limitazione molto rilevante. Infatti, a seguito di una serie di rimandi legislativi, può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non è mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

Inoltre, pesa la mancanza di un arco temporale di operatività della limitazione. Infatti, per come è congegnata, la regola nega il beneficio anche in caso di assunzione di un lavoratore che – per esempio - negli ultimi anni non ha lavorato, ma che molti anni prima ha intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato magari di una sola settimana. È vero che in caso di inattività prolungata il lavoratore potrebbe aver fatto ricorso al reddito di cittadinanza e quindi essere portatore delle relative agevolazioni (si veda articolo a pagina 20), ma non tutti accedono al Rdc.

Sul fronte delle assunzioni incentivate di personale femminile, con il comma 5 dell’articolo 57, il Governo proroga per l’intero 2023, l’incentivo contributivo in favore di datori di lavoro che assumono donne. Va evidenziato, tuttavia, che la norma si rivolge esclusivamente alle lavoratrici svantaggiate dal punto di vista occupazionale. La disposizione, infatti, attraverso una serie di richiami legislativi, risale all’articolo 4, commi da 8 a 11 della legge 92/2012 che premia l’assunzione delle seguenti categorie di soggetti:

donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo, che riguarda sia le assunzioni (a tempo indeterminato o a termine), che le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, prevede un esonero totale della contribuzione datoriale (incluso il premio Inail), nel limite di 6mila euro annui, da riproporzionare in caso di contratti part time. Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato nonché per le stabilizzazioni.

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