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Agevolazioni contributive per la lavoratrice rientrata dal congedo obbligatorio

Una lavoratrice rientrata il 1 novembre dal congedo obbligatorio fruisce, ex legge 234/2021 articolo 1, comma 137, dell'agevolazione del 50%. Il datore nel mese è a livello di csc un terziario +15/nel semestre (fis+cigs) e applica il ccnl del terziario. Qual è l'aliquota contributiva a carico della dipendente oggetto di agevolazione?

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Una lavoratrice rientrata il 1 novembre dal congedo obbligatorio fruisce, ex legge 234/2021 articolo 1, comma 137, dell'agevolazione del 50%.
Il datore nel mese è a livello di csc un terziario +15/nel semestre (fis+cigs) e applica il ccnl del terziario. Qual è l'aliquota contributiva a carico della dipendente oggetto di agevolazione?

L'agevolazione indicata è stata introdotta, in via sperimentale per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Al riguardo l'Inps si è già espresso in favore di una interpretazione estensiva, nel senso che l'esonero spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare 102/2022).
Una condizione di accesso all'esonero è che la lavoratrice rientri effettivamente al lavoro tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
In assenza di atto di prassi (questo aspetto non è stato commentato nel messaggio Inps 4042/2022) si ritiene che l'esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per cui determinerà un maggiore netto per la dipendente mentre non determinerà una riduzione degli oneri sociali per il datore.
Più in dettaglio sono passibili di agevolazione i contributi: 9,19% ivs (e 5,84% ivs se apprendisti); la contribuzione cigs a carico della dipendente.
Non sono al contrario agevolabili i contributi dell'1% a carico del dipendente (contributo oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile), i contributi ai fondi bilaterali articoli 26, 27, 29, 40 d.lgs 148/2015.
L'esonero è applicabile anche sull'aliquota di finanziamento della cigs (esempio 0,3 nel caso di industria piu 15/semestre oppure 0,09 alla cigs nel caso settore contributivo Fis/Cigs +15 per l'anno 2022), mentre resta esclusa l'aliquota di finanziamento al FIS, da sempre esclusa dall'applicazione degli sgravi per espressa previsione normativa (articolo 33, comma 4, D.lgs. 148/2015).
Pertanto, rispondendo alla questione posta, in caso di lavoratrice madre che dopo il congedo obbligatorio di maternità rientra al lavoro nel mese di novembre (ccnl terziario/con csc terziario con più di 15 nel semestre) e supponendo che la lavoratrice abbia nel mese un imponibile previdenziale di 2000 euro; la aliquota contributiva a carico dipendente sarà pari a:
9,19 + 0,09 cigs (0,27 cigs ad un terzo a carico della dipendente) + 0,23 al Fis (0,69 Fis ad un terzo = 0,23) = 9,51%;
L'agevolazione della legge 234/21 articolo 1, comma 137 si calcola in questo modo avendo come base solo il 9,19 e la contribuzione cigs a carico della dipendente:
2000 x 9,28% (9,19 ivs + 0,09 cigs = 9,28) al 50% = 92,8 (agevolazione)
Al contrario non risulta agevolata la aliquota a carico della dipendente dello 0,23% sull'imponibile previdenziale, relativa al Fis ai sensi dell'articolo 33 comma 4 D.lgs. 148/2015;.

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