L'esperto rispondeAgevolazioni

Agevolazioni per l'assunzione di donne

Un contratto a tempo determinato non agevolato di 7 mesi, può essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato fruendo della agevolazione contributiva donne ex legge 197/22, articolo 1 comma 298, per i 18 mesi successivi alla trasformazione? Si precisa che la lavoratrice era priva di impiego retribuito da 24 mesi.

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Un contratto a tempo determinato non agevolato di 7 mesi, può essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato fruendo della agevolazione contributiva donne ex legge 197/22, articolo 1 comma 298, per i 18 mesi successivi alla trasformazione? Si precisa che la lavoratrice era priva di impiego retribuito da 24 mesi.

In primo luogo ricordiamo che l'agevolazione delle donne legge 197/2022 ad oggi non è operativa in quanto abbisogna della autorizzazione Ue e successivamente della prassi Inps (specifiche uni-emens).

L'agevolazione donne legge 197/2022, valida per il 2023, è una estensione della agevolazione della legge 178/2020 che valeva per gli anni 2021 e 2022. Pertanto possiamo considerare applicabili le considerazioni contenute nel messaggio Inps 1421/2021 valevoli per l'agevolazione donne della legge 178/2020.
Come già previsto nella circolare 32/2021, l'incentivo in esame spetta per:
• le assunzioni a tempo determinato;
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
E' stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Il beneficio può trovare applicazione quindi anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012 o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
L'incentivo spetta come prevede la circolare 32/2021 anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Data questa premessa si risponde al quesito.
La donna è titolare di contratto a tempo determinato non agevolato di 7 mesi e si chiede se sia possibile la trasformazione a tempo indeterminato nel 2023 con agevolazione per i 18 mesi successivi alla trasformazione (abbattimento dei contributi c/ditta al 100% nei limiti di 8000 annui).
La donna è priva di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi (vedi dm 17 ottobre 2017).
Come indicato in premessa, nel caso di tempo determinato non agevolato trasformato in un contratto a tempo indeterminato agevolato occorre verificare il requisito di svantaggio al momento della trasformazione.
Di conseguenza visto che la donna, nei 24 mesi antecedenti alla trasformazione ha un rapporto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi (vedi il tempo determinato non agevolato antecedente alla trasformazione), non è portatrice di agevolazione per il datore in quanto carente del requisito di svantaggio al momento dell'evento agevolato della trasformazione.
Ricordo che sulla trasformazione di tempo determinato non agevolato accanto al requisito dello svantaggio, occorre controllare anche l'incremento occupazionale ula (le ula dei 12mesi successivi alla trasformazione devono eccedere le ula dei 12mesi precedenti) ai sensi del regolamento comunitario 651/14 (vedi anche articolo 31, comma 1, lettera f) D.lgs. 150/15).
Come rimedio ai fini della conservazione della agevolazione sulla trasformazione, potremmo pensare di procedere ad una trasformazione prima del decorso dei 6 mesi del tempo determinato non agevolato (una trasformazione anticipata in modo da avere il requisito di svantaggio al momento dell'evento agevolato della trasformazione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©