Agevolazioni per la Zfu di Genova, dal 16 aprile le domande
Le istanze per accedere alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana (Zfu) del territorio della Città metropolitana di Genova potranno essere presentate dalle ore 12:00 del prossimo 16 aprile sino alle ore 12:00 del 21 maggio successivo: lo rende noto la circolare del ministero dello Sviluppo economico 73726 diffusa il 7 marzo.
Beneficiari delle agevolazioni, per un importo complessivo pari a quasi 110 milioni di euro nel triennio 2018-2020, sono le imprese di qualsiasi dimensione e i titolari di reddito di lavoro autonomo. Le prime potranno fruire di esenzioni fiscali e contributive (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Imu ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) mentre i secondi potranno accedere al solo esonero contributivo.
Più in particolare l'esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente al triennio 2018-2020, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro. Interessate sono le sole retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove è svolta l'attività all'interno della zona franca urbana. Tutti i benefici sono fruiti mediante compensazione in sede di presentazione del modello F24. I soggetti interessati devono avere la sede principale/operativa all'interno della Zfu già avviata al 14 agosto 2018 (fa fede il certificato camerale o la dichiarazione di inizio attività). Beneficiarie potranno altresì essere le sole imprese che hanno avviato l’attività nella Zfu dopo tale ultima data, o che si impegnano a farlo entro il 31 dicembre del corrente anno.
Particolare interessante, le agevolazioni in questione sono incompatibili con il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità nonché con il regime forfettario. Inoltre le imprese istanti (escluse quelle che hanno iniziato la attività dopo il 14 agosto 2018) non devono aver richiesto i benefici già previsti dal decreto legge 109/2018 al momento della presentazione della istanza.
Requisito per l'accesso, sia per le imprese che per i titolari di reddito di lavoro autonomo, è la dimostrazione di aver subito, a causa del crollo del ponte Morandi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 30 settembre 2018 (il parametro di riferimento è il valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017). Non devono soddisfare tale requisito i soggetti che hanno avviato l'attività nella Zfu tra il 14 agosto 2017 e il 14 agosto 2018 e le sole imprese che hanno avviato l'attività nel medesimo territorio in data successiva al 14 agosto 2018 o che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
I benefici sono attratti nel regime de minimis pertanto l'importo massimo concedibile è pari a 200mila euro (100mila per i soggetti del settore trasporto merci su strada, 25 mila e 30 mila per i soggetti, rispettivamente, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura). L'istanza, da inoltrare nei termini temporali indicati a pena di irricevibilità, si presenta esclusivamente con modalità telematiche utilizzando la apposita procedura disponibile sul sito istituzionale del Mise.
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