Agricoli autonomi e piccoli coloni, fissate le retribuzioni convenzionali 2019
Il ministero del Lavoro, con il decreto del 31 maggio 2019, ha fissato le retribuzioni medie giornaliere dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, ai fini previdenziali, per l'anno 2019, nonché reddito medio convenzionale giornaliero dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Viene poi stabilita la retribuzione di riferimento per mezzadri e coloni che optano per il reinserimento nell'Ago.
Piccoli coloni e compartecipanti – Il decreto fornisce le tabelle contenenti le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2019, ai fini del versamento dei contributi e del calcolo delle relative prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari che lavorano per conto di un'azienda agricola. Le tabelle sono ripartite per provincia e sono quelle applicabili alla categoria degli operai a tempo determinato.
Agricoli autonomi - Inoltre, il decreto fissa ad euro 58,62 il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2019, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 233/1990, quale base imponibile ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli (ex art. 28, legge 9 marzo 1989, n. 88).
Il reddito medio convenzionale giornaliero va moltiplicato per il numero di giornate corrispondenti alla fascia di appartenenza dell'assicurato in base alle previsioni delle predetta tabella, fascia basata sul corrispondente reddito agrario dichiarato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'Ago - Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2019, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi. Qualora siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
La facoltà del reinserimento nell'Assicurazione generale obbligatoria è contenuta nel Dpr 1434/1970 che prevede il definitivo inserimento di coloni e mezzadri nell'assicurazione medesima, il cui termine di decorrenza inizia dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Il reinserimento produce gli effetti collegati all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria, come ad esempio la possibilità di chiedere, in presenza di tutte le condizioni di legge, il più favorevole assegno nucleo familiare, anziché la maggiorazione per carichi di famiglia prevista per la categoria dei lavoratori agricoli autonomi.
Va tenuto presente che, ai fini pensionistici, l'art. 6 del citato Dpr 1434/1970 stabilisce che, qualora l'importo dei contributi riscossi consenta soltanto una copertura parziale dell'anno, l'accreditamento debba essere riferito ai mesi più remoti rispetto al termine dell'anno medesimo. A tale fine il predetto importo sarà suddiviso per la misura unitaria del contributo mensile globale; la somma eventualmente residuata sarà rimborsata agli aventi diritto con gli interessi al tasso legale maturati all'atto del pensionamento.