Previdenza

Agricoli, chiarimenti Inps sulla prescrizione del diritto alla disoccupazione e agli Anf

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di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti vengono forniti dall'Inps, con messaggio 19 settembre 2019, numero 3387, in merito all'applicazione dei termini di decadenza alle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli. Anche con riferimento al messaggio 1166/2018, vengono forniti alcuni esempi pratici e ulteriori precisazioni sull'applicazione della decadenza in presenza di domanda che contengano sia la richiesta di disoccupazione agricola che quella di assegno per il nucleo familiare. Riportiamo quelli di maggior interesse.

Ricorso e decisione del Comitato nei termini
Domanda presentata il 20 febbraio 2018; provvedimento di reiezione notificato il 15 giugno 2018 (entro i 120 giorni); ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018 (entro i 90 giorni); notifica della decisione del Comitato il 5 ottobre 2018 (entro i 90 giorni).
In questo caso, la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria è il 5 ottobre 2018. Ne deriva che, a partire dal 6 ottobre 2019, non sarà più possibile proporre l'azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.

Ricorso presentato nei termini e mancata decisione del Comitato
Domanda presentata il 20 febbraio 2018; provvedimento di reiezione notificato il 15 giugno 2018; ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018; nessuna decisione da parte del Comitato provinciale.
In questo caso, la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria è l'8 novembre 2018 (che si ottiene aggiungendo alla data della presentazione del ricorso 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto da parte del Comitato provinciale). Di conseguenza, a partire dal 9 novembre 2019, non sarà più possibile proporre l'azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.

A ulteriore chiarimento delle indicazioni normative e operative fornite con il messaggio 1166/2018, viene precisato che, nel caso in cui la domanda presentata contenga sia la richiesta di disoccupazione agricola sia quella di assegno per il nucleo familiare, ciascuna delle due opzioni costituisce istanza a sé stante, ognuna derivante da un diritto autonomo.
Diverso è il caso in cui un evento, sopravvenuto successivamente alla prima liquidazione, generi un nuovo diritto di credito che non soggiace a decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
A tal proposito, viene sottolineato che le istanze per le quali è intervenuta la decadenza dal diritto non possono essere più in alcun modo riconosciute; quindi, se la domanda di prestazione è stata respinta (ovvero si è determinato il silenzio rigetto) e non è stata proposta azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto nei termini legislativamente previsti, la prestazione oggetto della domanda non potrà essere più riconosciuta poiché la decadenza ha determinato l'estinzione del diritto alla prestazione.

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