Adempimenti

Agricoltura, contributi obbligatori anno 2018

di Luca Vichi

Con la circolare 14 giugno 2018, n. 81, l'Inps rende note le aliquote di finanziamento e le retribuzioni di riferimento dei contributi obbligatori dovuti per l'anno 2018 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli.

Contribuzione IVS - Come noto per tali soggetti la contribuzione IVS è dovuta in relazione alla classificazione dell'azienda rispetto alle fasce di reddito convenzionale previste dalla Legge n. 233/1990, così come ridefinite successivamente dal D.Lgs n. 146/1997.
La predetta classificazione è legata all'entità del reddito agrario dei terreni condotti ovvero dal reddito prodotto con attività di allevamento di animali.
Il contributo dovuto è invece determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale, annualmente stabilito con apposito decreto, per il numero di giornate indicate in sua corrispondenza ed applicando le aliquote percentuali così come sotto indicate.
Per l'anno 2018 viene precisato dunque che:
- il reddito medio convenzionale è pari a euro 57,60 come previsto dal decreto 10 maggio 2018;
- l'aliquota di finanziamento è pari per tutti al 24,00 per cento senza distinzione di ubicazione e di età;
- l'importo del contributo addizionale di cui al comma 1, articolo 17 della legge n. 160/1975 è pari a euro 0,67 a giornata.

Contributo di maternità e contribuzione INAIL - Per quanto riguarda invece il finanziamento delle prestazioni di maternità, anche per il 2018 il contributo annuo è stabilito nella misura di euro 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli imprenditori agricoli professionali.
La circolare in commento ricorda infine che, ai fini INAIL, il contributo dovuto è pari a euro 768,50 per le zone normali ed euro 532,18 per i territori montani o svantaggiati.

Modalità e termini di pagamento - Nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli sono disponibili i Modelli F24 predisposti per il pagamento entro questi termini di scadenza:
- 16 luglio 2018;
- 17 settembre 2018;
- 16 novembre 2018;
- 16 gennaio 2019.

I benefici contributivi - L'esonero dal versamento della contribuzione IVS (ma non da contributo di maternità e INAIL) dovuta dai soggetti di età inferiore a 40 anni che avviano un'attività agricola ammessi al beneficio ai sensi dei commi 117 e 118, articolo 1 della Legge n. 205/2017 è così fissato:
- 100 % per i primi 36 mesi di attività;
- 66 % per gli ulteriori 12 mesi;
- 50 % per gli ulteriori 12 mesi.

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