Previdenza

Aiuto per chi resta senza commesse. Rincara il contributo

immagine non disponibile

di Antonello Orlando

L’articolo 7 del Jobs act degli autonomi interviene sull’indennità di disoccupazione introdotta sperimentalmente per il 2015 dall’articolo 15 del Dlgs 22/2015 per i collaboratori coordinati e continuativi.

La sperimentazione del sussidio di disoccupazione era proseguita grazie all’articolo 1, comma 310, della legge di stabilità del 2016 (legge 208/2015), tutelando gli eventi di disoccupazione dei co.co.co occorsi fino al 31 dicembre 2016. La conversione del decreto milleproroghe (Dl 244/2016, articolo 3, comma 3-octies, legge 19/2017) aveva regalato altri sei mesi di vita all’indennità, prorogandone la validità fino al 30 giugno di quest’anno per gli eventi di cessazioni occorsi nei primi sei mesi del 2017.

La stabilizzazione della Discoll operata dal Jobs act sugli autonomi dal 1° luglio 2017 modifica definitivamente da tale data anche la platea e le condizioni di accesso. Invertendo la tendenza rispetto a quanto espresso dal ministero del Lavoro con nota 31 del 22 dicembre 2015 e dall’Inps con la circolare 74/2016(par. 2.2), la norma ammette alla fruizione dell’indennità anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca in relazione a eventi di disoccupazione dal 1° luglio.

Viene abrogato uno dei tre requisiti (articolo 15, comma 2, lettera c del Dlgs 22/2015) per la sua fruizione, vale a dire che il collaboratore abbia, nell’anno precedente alla disoccupazione, un reddito pari alla metà di quello richiesto per l’accredito contributivo (pari a 647,8 euro nel 2017); inoltre il requisito contributivo di tre mesi viene riferito all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente alla cessazione del collaboratore. Si tratta di una stabilizzazione di quanto già previsto per il 2016 dal comma 310 della legge 208/2015.

Nessuna novità viene prevista in riferimento alla durata (di massimo sei mesi) e alla misura della Discoll, mentre muta - anch’essa definitivamente da luglio - l’aliquota contributiva alla Gestione separata Inps dei co.co.co, includendo anche gli amministratori e i sindaci non ammessi all’indennità. L’aggravio contributivo sarà pari allo 0,51%, portando dal 2017 il carico complessivo dei collaboratori e delle altre figure assimilate iscritti a Gestione separata, non titolari di pensione o altra assicurazione obbligatoria, dal 32,72% al 33,23 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©