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Al conguaglio lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2022

Nel messaggio Inps 4135/2022 l’elenco delle imprese che potranno fruire dello strumento

di Mauro Marrucci

L'Inps, con il messaggio numero 4135 del 16 novembre 2022, ha comunicato l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 6, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, riferito ai contratti di solidarietà difensivi con diritto alla Cigs (articolo 21, comma 1, lettera c, decreto legislativo 148/2015), i cui periodi d'intervento si siano conclusi entro il 31 marzo 2022. L'Istituto fa seguito alla circolare 55/2022 del 29 aprile che, a sua volta, richiama, tra l'altro, il decreto interministeriale numero 2 del 27 settembre 2017 e la circolare 18/2017 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il beneficio contributivo consiste nella riduzione del 35 per cento dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti e interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. In particolare, la provvidenza deve essere applicata sulla contribuzione di ciascun dipendente che abbia subito una contrazione oraria in misura superiore al 20 per cento per effetto della solidarietà e deve essere rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell'arco temporale dell'autorizzazione. Al ricorrere di tale condizione, i datori di lavoro beneficeranno pertanto dell'agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico e per ogni lavoratore interessato.

Non sono soggetti alla riduzione i contributi:
– di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
– sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
– di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 182/1997.

È opportuno ricordare che il beneficio è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento ed è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa in materia di Durc).

Il messaggio ha precisato che la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, il quale dovrà produrre il decreto direttoriale di ammissione al beneficio. Su tale presupposto, la struttura territoriale competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", con significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

La riduzione contributiva da conguagliare non potrà eccedere l'importo contenuto nei singoli decreti direttoriali che costituisce la misura massima dell'agevolazione fruibile per ciascun soggetto datoriale. Nel diramare le istruzioni contabili alle proprie sedi, l'Istituto - sul presupposto della deliberazione del consiglio di amministrazione numero 5 del 26 marzo 1993, approvata con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993 - ha altresì comunicato ai datori di lavoro le modalità di compilazione del flusso Uniemens, precisando che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 febbraio 2023.

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