Rapporti di lavoro

Al dipendente «agile» va fornita adeguata informazione

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di Silvana Toriello


Agli smart workers è possibile applicare per analogia la normativa in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista per il telelavoro, tenendo conto però che, a differenza di quest'ultimo, lo smart working non prevede una postazione fissa per l'attività svolta all'esterno dei locali aziendali. A causa di tale diversità risultano difficilmente attuabili nella loro integralità alcune delle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 10, del testo unico sulla sicurezza del lavoro:
-i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza sono soggetti alle disposizioni in materia di videoterminali;
-il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza;
-il lavoratore può chiedere ispezioni.
Viceversa risultano pienamente applicabili le altre disposizioni previste all'articolo 3, nonché quanto indicato in materia di telelavoro nell'interpello 13/2013 del ministero del Lavoro, in base al quale il datore di lavoro è «tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio».
Sotto il profilo strettamente assicurativo si ritiene che lo smart working non configura, in genere, la necessità dell'apertura di apposita posizione assicurativa territoriale perché non si tratta di nuovo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Si tratta di attività svolta in etero direzione e che pertiene nettamente alla vita propria dell'azienda cui il lavoratore è collegato.
Ciò che muta è solo la formula organizzativa del lavoro. I profili di rischio e la conseguente classificazione tariffaria continuano a operare secondo le regole di sempre. Stessa cosa sotto il profilo della tutela in quanto lo smart worker è un lavoratore che gode delle stesse tutele del dipendente generalmente inteso. Solo,dunque, nel caso in cui la lavorazione svolta dallo smart worker sia nuova rispetto a quelle già presenti in azienda nella Pat (posizione assicurativa territoriale) di riferimento presente negli archivi Inail, dovrà essere aperta una nuova voce di tariffa. In caso contrario le retribuzioni del lavoratore in questione verranno denunciate, secondo le regole generali, sulla voce di rischio già presente all'interno della Pat.
Per quanto attiene agli obblighi di denuncia di eventi dannosi al lavoratore, ferma rimanendo l'applicazione anche nelle ipotesi di lavoro agile dei concetti di evento dannoso, occasione di lavoro, attività tutelata, responsabilità nel verificarsi dell'evento e così via, è possibile ritenere che particolare rilievo assumerà il contenuto dell'accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro di cui va rimarcata la centralità in quanto rappresenterà di necessità un riferimento di fondamentale importanza per la gestione degli elementi e dei parametri tipici dell'evento infortunio.

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