Politiche attive

Al mobility manager spetta il rimborso spese

Parzialmente modificate alcune disposizioni sulla nuova figura destinata a supportare la mobilità sostenibile

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di Matteo Cremonesi

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 16 settembre 2022, a firma del ministro della Transizione ecologica e del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile a suo tempo in carica, con cui sono state parzialmente modificate alcune disposizioni inerenti il mobility manager.
Prosegue la fase di attuazione della disciplina relativa al mobility manager, figura rilanciata dal Dl 34/2021 (decreto Rilancio) e avente un ruolo chiave nel fornire il necessario supporto professionale alle aziende per tutte le attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
Le modifiche apportate dal provvedimento di ultima pubblicazione riguardano il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2021.
Il primo intervento è volto a delineare la soglia occupazionale che fa scattare l'obbligo di adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl) nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale. Al riguardo si stabilisce che la soglia occupazionale dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento. Rimane fermo che si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
La seconda modifica interessa i soli comuni e recepisce un'istanza dell'Anci dello scorso dicembre. Si stabilisce infatti, in linea con la richiesta avanzata dall'associazione dei comuni, che questi ultimi individuano il mobility manager d'area non solo tra il loro personale di ruolo, ma anche tra quello di una società partecipata o dell'agenzia della mobilità. Si ricorda che il mobility manager d'area è la figura che fornisce supporto al comune presso il quale è nominato nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Per le altre pubbliche amministrazioni che, avendo il requisito occupazionale, sono tenute a predisporre il Pscl con l'ausilio del mobility manager aziendale, rimane confermato che possono nominare quest'ultimo tra il personale di ruolo. Deve comunque trattarsi di un soggetto in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.
Da ultimo si prevede che ai mobility manager, sia d'area, sia aziendali, che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle loro attività. Si tratta di un chiarimento rilevante, in quanto la precedente formulazione della norma si limitava genericamente a escludere la possibilità di corrispondere a tali soggetti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene così chiarito che i rimborsi spese a loro favore sono ammissibili, ma solo se attinenti a spese sostenute per lo svolgimento delle attività correlate alle funzioni di mobility manager individuate dal decreto. Inoltre, i rimborsi devono trovare capienza nelle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle pubbliche amministrazioni, non essendo possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta da chiarire se la riconducibilità delle spese alle funzioni di mobility manager, nonché i criteri con cui saranno effettuate le verifiche, saranno lasciati a valutazioni discrezionali delle amministrazioni interessati o se saranno definiti analiticamente.

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