Agevolazioni

Al via le domande per l’esonero contributivo in agricoltura

di Roberto Caponi

Gli agricoltori di età inferiore a 40 anni, che nel 2020 si iscrivono per la prima volta nella gestione dei lavoratori autonomi agricoli Inps, in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), possono iniziare a presentare, in via telematica, la domanda per accedere allo sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, della legge 160/2019).

Lo ha comunicato l’istituto di previdenza con circolare 72/2020, contenente le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi pensionistici (Ivs) per 24 mesi. L’agevolazione spetta dunque per due anni, a differenza dell’analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli altri due).

L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti, perché gli Iap non sono soggetti all’assicurazione Inail).

L’esonero dei contributi non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio non è cumulabile, per espressa previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento» ed è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di Stato (regime “de minimis”), che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, nell’ambito del cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli, entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte.

In sostanza, poiché il termine per presentare la domanda di iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi agricoli è di 90 giorni, Inps considera quale termine ultimo per la richiesta dello sgravio 210 giorni dall’inizio dell’attività (90+120 giorni).

In tal modo l’istituto previdenziale introduce in via amministrativa (in maniera giuridicamente discutibile) un termine che considera perentorio (le domande di ammissione allo sgravio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività vengono infatti respinte), mentre la legge che ha istituito il beneficio (e riconosciuto il relativo diritto) ha previsto che lo stesso possa essere goduto «a domanda» ma senza la previsione di un termine.

Sotto il profilo interpretativo – sebbene la circolare non lo dica espressamente – dovrebbero rimanere validi i chiarimenti già forniti dall’Inps con le circolari 164/2017 e 36/2018 in occasione dell’analoga misura introdotta dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le formulazioni praticamente coincidono), riguardo al requisito di «nuova iscrizione» e di nuove «forme di imprenditoria in agricoltura».

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