Il CommentoAdempimenti

Alluvione Emilia-Romagna, diritti dei dipendenti volontari della protezione civile

A fronte dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ricordiamo le modalità di gestione da parte delle aziende dei dipendenti impegnati come volontari della protezione civile

di Pietro Gremigni

Dopo i recenti eventi alluvionali che hanno colpito soprattutto la regione Emilia-Romagna e le Marche, diventa importante l'apporto della protezione civile e dell'intera organizzazione in cui parte determinante è rappresentata dai volontari che il più delle volte sono lavoratori sia dipendenti che autonomi.
Illustriamo di seguito i diritti loro spettanti in quanto lavoratori, soprattutto se dipendenti, e i conseguenti obblighi a carico dei datori di lavoro, i quali hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti per conservare il posto di lavoro al personale impiegato in attività di volontariato
La disciplina vigente è costituita dal D.Lgs. 1/2018 nonché dalle fonti secondarie citate di volta in volta nel corso di questo intervento.

Destinatari
Si tratta dei volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di cui all'articolo 34 dello stesso D.Lgs. 1/2018, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi emergenziali elencati nell'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile.

Diritti del lavoratore
Ai predetti soggetti l'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 vengono garantiti, in relazione al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il datore di lavoro è tenuto cioè a conservare il posto di lavoro per la durata massima prevista, con facoltà di assumere a tempo determinato per sostituire il lavoratore volontario. Il diritto alla conservazione del posto implica il divieto di licenziamento in tale fase;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; durante l'assenza il datore corrisponde il trattamento economico spettante di regola al lavoratore con esclusione di quei compensi strettamente connessi alla prestazione effettiva e provvede inoltre a versare i relativi contributi previdenziali Ivs e minori (v. Inps, circ. 314/1994);
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

Limiti massimi di utilizzo
In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.

Rimborso al datore di lavoro
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40 del D.Lgs. 1/2018.
Le domande dirette ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
In base alla direttiva del Dipartimento della protezione civile del 24 febbraio 2020, qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo "protezionecivile@pec.governo.it".
Altrimenti va indirizzata tramite pec alla struttura regionale della protezione civile che ha dato l'autorizzazione all'intervento.
In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa,
Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
Va allegata apposita autodichiarazione che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale.
Il modello di richiesta di rimborso è recuperabile in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019.
Le informazioni da indicare sono, in sintesi, così suddivise:
– dati identificativi del datore di lavoro;
– dati identificativi dei lavoratori volontari impegnati nei soccorsi;
– importo complessivo del rimborso, allegando i prospetti individuali;
– indicazione dell'Iban per l'accredito bancario o postale.
Occorre allegare a pena di decadenza della domanda:
1. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'Azienda e firmatario della richiesta;
2. attestato di partecipazione del dipendente impiegato come volontario.


Credito di imposta
I rimborsi da parte del datore di lavoro possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.L. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016.
La scelta è del datore di lavoro e una volta intrapresa una delle due alternative non è possibile cambiarla (Dip. Protezione civile 25 gennaio 2019).
Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, è istituito il seguente codice tributo:
• "6898" denominato "Credito d'imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189".

Lavoratori autonomi
Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.
Tale rimborso, corrisposto su espressa richiesta, al volontario ''lavoratore autonomo'' (aderente ad una delle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile), a fronte del ''mancato guadagno giornaliero'', dal punto di vista fiscale costituisce per espressa previsione normativa ''lucro cessante'' ed è, pertanto, soggetto ad imposizione in capo al percipiente.
Inoltre, detta attività non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell'ambito delle proprie competenze.
Ne consegue che la percezione di tale ''rimborso'' da parte del lavoratore autonomo non comporta obblighi di fatturazione (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 191/2023).