Ammortizzatori

Gli ammortizzatori in campo per chi ha esaurito i plafond

Nel 2023 aiuti per le aree di crisi industriale complessa e per chi cessa l’attività. L'Inps ha fatto il punto sugli strumenti disponibili nella circolare 4/2023

di Mauro Marrucci

Dalla cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa a quella per accordi di transizione occupazionale. Sono numerose le soluzioni derogatorie per il ricorso agli ammortizzatori sociali a favore dei datori di lavoro che hanno raggiunto il plafond temporale di utilizzo, vale a dire, in via generale, quello della durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - ampliato a 36 mesi con l’uso della solidarietà difensiva - e, in termini particolari, quelli di fruizione delle varie causali della Cigs stabiliti in 12 mesi per la crisi, 24 mesi per la riorganizzazione aziendale e 36 mesi per il contratto di solidarietà. Si individuano così una serie di ulteriori strumenti per il sostegno al reddito, riconosciuti entro determinati limiti di spesa, che l’Inps ha recentemente riepilogato nella circolare 4/2023.

Le misure della legge di Bilancio

Un primo intervento, rifinanziato dalla legge 197/2022 (la legge di Bilancio per il 2023), riguarda il completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta in base all’articolo 27 del Dl 83/2012: a queste aziende può essere concessa la Cigs per un massimo di 12 mesi, preceduta da un accordo in sede governativa presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione territorialmente competente, e coadiuvata da percorsi di politica attiva del lavoro.

È stata prorogata per il 2023, nella durata massima di 12 mesi, anche la Cigs per agevolare la gestione degli esuberi di personale a favore dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.

La legge 197/2022 ha anche rifinanziato il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, il trattamento Cigs a favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva per i quali sia stato avviato o prorogato, durante il 2017, il ricorso alla Cigs per la gestione delle bonifiche e, infine, l’indennità per i dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in seguito alla frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, provocata dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019.

Le altre disposizioni

È ancora in vigore, fino a tutto il 2024, la possibilità di proroga della Cigs a favore delle imprese con rilevanza economico strategica (articolo 22-bis del Dlgs 148/2015), rifinanziata, per il triennio 2022-2024, dalla legge di Bilancio per il 2022.

Un’ulteriore misura operante nel 2023 è quella volta a sostenere le transizioni occupazionali, per recuperare posizioni lavorative a rischio di esubero, tramite la concessione di ulteriori 12 mesi di Cigs all’esito degli interventi di riorganizzazione o di crisi aziendale previsti dall’articolo 22–ter del Dlgs 148/2015. La concessione è subordinata a una consultazione sindacale in cui sono definite le azioni intese alla rioccupazione o all’autoimpiego - anche per mezzo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua - con il possibile cofinanziamento delle Regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Nel 2023 i datori di lavoro interessati potranno fruire anche della Cigs prevista dall’articolo 44, comma 11-ter del Dlgs 148/2015, introdotta dalla legge di Bilancio 2022. La disposizione stabilisce che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro soggetti alla Cigs, che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale avendo superato il plafond di durata, sono ammessi a fruire, nel residuo limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2023, del trattamento Cigs per un massimo di 52 settimane entro il 31 dicembre 2023.

Infine, i dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, in amministrazione giudiziaria, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, potranno usufruire del trattamento di integrazione salariale stabilito per un massimo di 12 mesi nel triennio 2021-2023.

Salvo proroghe dell’ultimo momento, dal 2024 verrà meno, invece, il contratto di espansione previsto dall’articolo 41 del Dlgs 148/2015.

Gli ammortizzatori in deroga ai limiti temporali
Tipologia di intervento e caratteristiche
Cigs per le aree di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015)
Durata massima: 12 mesi.
È necessario un accordo presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione competente con cui sono concordati percorsi di politica attiva del lavoro.
Cigs per cessazione dell’attività produttiva (articolo 44, comma 1, del Dl 109/2018)
Durata massima: 12 mesi.
È necessario un accordo presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione interessata. La misura può essere invocata dalle imprese, anche in procedura concorsuale:
che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, sussistendo concrete prospettive di cessione dell’attività e di riassorbimento occupazionale;

quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

ove siano previsti percorsi di politica attiva del lavoro.
Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dei call center (articolo 44, comma 7, del Dlgs 148/2015)
Ne sono beneficiarie le imprese che non rientrano nel campo della Cigs.
Cigs per i dipendenti del gruppo Ilva
Deve essere stato avviato o prorogato, durante il 2017, il ricorso alla Cigs per la gestione delle bonifiche previste dall’articolo 1-bis del Dl 243/2016.
Indennità pari al trattamento Cigs per i dipendenti da imprese del territorio di Savona (articolo 16, comma 3-sexies, del Dl 121/2021)
I lavoratori interessati devono essere impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in seguito alla frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, causata dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019
Proroga della Cigs a favore delle imprese con rilevanza economico strategica (articolo 22-bis del Dlgs 148/2015).
Proroga, fino a 12 mesi, del programma di riorganizzazione aziendale e del contratto di solidarietà e, fino a 6 mesi, del programma di crisi. Sono necessari un accordo in sede governativa e un piano di gestione per la salvaguardia occupazionale con specifiche azioni di politica attiva.
Cigs per accordi di transizione occupazionale (articolo 22-ter del Dlgs 148/2015)
Durata massima: 12 mesi.
La Cigs è concessa all’esito degli interventi di riorganizzazione o di crisi aziendale, previa consultazione sindacale in cui siano definite le azioni per la rioccupazione o l’autoimpiego e misure di politica attiva del lavoro.
Cigs per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del Dlgs 148/2015)
Durata massima: 52 settimane.
Ne sono beneficiari i datori che non possono più ricorrere alla Cigs, avendo superato il plafond di durata massima.
Trattamento per i dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, in amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 1, del 72/2018)
La durata massima è di 12 mesi nel triennio 2021-2023.

Gli ammortizzatori in deroga ai limiti temporali
Cigs per le aree di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015)

Durata massima: 12 mesi.
È necessario un accordo presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione competente con cui sono concordati percorsi di politica attiva del lavoro
Cigs per cessazione dell’attività produttiva (articolo 44, comma 1,
del Dl 109/2018)

Durata massima: 12 mesi.
È necessario un accordo presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione interessata. La misura può essere invocata dalle imprese, anche in procedura concorsuale: che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, sussistendo concrete prospettive di cessione dell’attività e di riassorbimento occupazionale; quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; ove siano previsti percorsi di politica attiva del lavoro
Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dei call center (articolo 44, comma 7, del Dlgs 148/2015)
Ne sono beneficiarie le imprese che non rientrano nel campo della Cigs
Cigs per i dipendenti del gruppo Ilva
Deve essere stato avviato o prorogato, durante il 2017, il ricorso alla Cigs per la gestione delle bonifiche previste dall’articolo 1-bis del Dl 243/2016
Indennità pari al trattamento Cigs per i dipendenti da imprese del territorio di Savona (articolo 16, comma 3-sexies, del Dl 121/2021)
I lavoratori interessati devono essere impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto
o in parte, in seguito alla frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, causata dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019
Proroga della Cigs a favore delle imprese con rilevanza economico strategica (articolo 22-bis del Dlgs 148/2015).

Proroga, fino a 12 mesi, del programma di riorganizzazione aziendale e del contratto di solidarietà e, fino a 6 mesi, del programma di crisi. Sono necessari un accordo
in sede governativa e un piano di gestione per la salvaguardia occupazionale con specifiche azioni di politica attiva
Cigs per accordi di transizione occupazionale (articolo 22-ter del Dlgs 148/2015)
Durata massima: 12 mesi.
La Cigs è concessa all’esito degli interventi di riorganizzazione
o di crisi aziendale, previa consultazione sindacale in cui siano definite le azioni per
la rioccupazione o l’autoimpiego e misure di politica attiva del lavoro
Cigs per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del Dlgs 148/2015)
Durata massima: 52 settimane.
Ne sono beneficiari i datori che non possono più ricorrere alla Cigs, avendo superato
il plafond di durata massima
Trattamento per i dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, in amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 1, del 72/2018)
La durata massima è di 12 mesi nel triennio 2021-2023

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