Agevolazioni

Ammortizzatori: la Stabilità «smarrisce» la solidarietà in deroga

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di Mauro Marrucci

Semaforo rosso per il contratto di solidarietà in deroga o di tipo “b” nel 2015. Lo afferma il Ministero del Lavoro con nota 15 gennaio 2015, inviata alle Direzioni Territoriali e Regionali del Lavoro.
Con questa tipologia contrattuale, entrata a far parte del novero degli ammortizzatori sociali con l'art. 5, commi da 5 a 8, legge n. 236/1993, è stata colmata una lacuna nell'ordinamento, consentendo anche alle imprese non soggette a CIGS la possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi gestendo gli esuberi di personale. Successivamente, con le integrazioni apportate alla disposizione originaria per mano dell'art. 19, comma 14, del D.L. n. 185/2008, se ne è prevista la valenza anche quale soluzione alternativa ai licenziamenti plurimi individuali.
Con l'intervento dell'ammortizzatore, veniva corrisposto - è d'obbligo parlare al passato - per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto ai lavoratori a seguito della riduzione di orario, in rate trimestrali, ripartito in parti uguali tra l'impresa beneficiaria e i dipendenti interessati. Per questi ultimi, ferma rimanendo l'intera retribuzione di riferimento ai fini pensionistici, il contributo non aveva natura di retribuzione per quanto concerne gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
Tuttavia l'istituto non ha mai trovato collocazione strutturale nell'ordinamento in quanto la norma genetica è stata oggetto di successive proroghe annuali di cui, l'ultima, per l'anno scorso, disposta dall'art. 1, comma 183, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) con cui veniva rifinanziata per 40 milioni di euro.
Analoga disposizione non si individua nelle pieghe della Legge di Stabilità del 2015.
Con la nota in argomento il Ministero comunica quindi che, conformemente a quanto pubblicato sul proprio sito internet con l'avviso del 12 gennaio 2015 - allo stato - le attività relative al contributo di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, legge n. 236/1993 sono sospese per le necessarie verifiche contabili annuali. In via ulteriore, relativamente all'anno 2015, poiché non è stato previsto il rinnovo del contributo di solidarietà in deroga, le relative domande non potranno essere prese in considerazione. Peraltro il Ministero invita le Direzioni Territoriali del Lavoro, destinatarie delle istanze, a comunicare alle società richiedenti la non ammissibilità delle domande stesse.
Un vero e proprio fulmine a ciel sereno atteso che, tra i principi ispiratori della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), all'art. 1, comma 2, si individua la volontà del legislatore di inserire a regime il contratto di solidarietà per le imprese non soggette alla CIGS nell'apparato normativo. L'istituto, peraltro, è stato oggetto di un recente intervento della prassi del Ministero del Lavoro che, con la circolare 14 novembre 2014, n. 28, ne ha fornito ampie istruzioni di natura gestionale.

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