Rapporti di lavoro

Ampliato il perimetro del lavoro occasionale

<span class="argomento"/>Sale a 10mila euro il limite di compensi per gli utilizzatori

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di Francesco Giuseppe Carucci

Le novità in tema di lavoro occasionale interessano, a regime, il generale ricorso alla forma contrattuale. Limitatamente al comparto agricolo si introduce un regime sperimentale per le attività stagionali. Il comma 14 dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, aggiornato dal comma 342 della legge di Bilancio 2023, istituisce, infatti, un divieto assoluto del lavoro occasionale in agricoltura. È il successivo comma 343 a consentirne il ricorso per il solo biennio 2023-2024, ma con una disciplina speciale prevista dai commi 344-354 e differente da quella di cui al Dl 50/2017.

La disciplina generale di cui all’articolo 54-bis del Dl 50/2017 è stata applicabile sino al 31 dicembre scorso entro precisi limiti, di settore e quantitativi, che ne impedissero un uso distorto ed elusivo. L’articolo 1, comma 342, della legge 197/2022 “ammorbidisce” alcuni di quei limiti senza stravolgere il previgente impianto normativo che sorregge il contratto di prestazione occasionale e il libretto di famiglia, né l’iter procedurale informatico da perseguire attraverso la piattaforma Inps anche per i pagamenti.

Dal 1° gennaio, l’utilizzatore potrà erogare compensi annui entro il limite di 10mila euro per la totalità dei prestatori, raddoppiato, pertanto, rispetto alla soglia di 5mila vigente sino al 2022. Nessuna modifica, invece, al limite di 5mila euro di compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore.

La norma del 2017 viene incrementata del comma 1-bis al fine di precisare che è possibile ricorrere alle prestazioni occasionali anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93291). La precisazione è coerente con la modifica del comma 14, lett. a), dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, che elimina il particolare divieto che sussisteva per il comparto turistico.

Fino allo scorso anno, la disposizione vietava il contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, con una deroga per le imprese turistico-ricettive esercenti le attività di cui alla circolare Inps 103/2018. Per tali realtà produttive, il limite saliva a otto dipendenti a tempo indeterminato con la possibilità, in compenso, di stipulare il contratto, come affermato dalla richiamata circolare dell’istituto di previdenza, esclusivamente con pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito. La legge di bilancio rende ora uniforme il divieto da applicare a tutti gli utilizzatori, indistintamente, soltanto se occupano più di dieci dipendenti a tempo indeterminato.

In agricoltura, nel biennio interessato, contratto di durata non superiore a 12 mesi, ma nel limite di 45 giornate annue per lavoratore. Nonostante la formulazione poco chiara del comma 344, sono ammessi al lavoro occasionale esclusivamente pensionati, disoccupati, titolari di reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà. La conferma giunge dal comma 354, con la previsione della sanzione da 500 a 2.500 euro «in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344» per ogni giornata di violazione accertata.

I soggetti elencati, eccetto i pensionati, non devono essere stati occupati in agricoltura nel triennio che precede l’instaurazione del rapporto. Le imprese agricole devono preventivamente acquisire autocertificazione attestante tale circostanza.

Per la gestione poche differenze rispetto ai rapporti di lavoro agricolo ordinari. Comunicazione al centro per l’impiego prima dell’inizio della prestazione, pagamento diretto dal datore di lavoro con mezzo tracciabile delle retribuzioni di cui ai contratti nazionali e provinciali, iscrizione del lavoratore nel lul ma anche «in un’unica soluzione».

Il compenso, fiscalmente esente, è soggetto a contribuzione Inps e premio Inail da versare entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione nelle modalità che stabiliranno i due Istituti.

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