Adempimenti

Ancal: i commercialisti legittimati alla consulenza del lavoro

di Gian Piero Gogliettino*


Anche il commercialista iscritto al precipuo albo di appartenenza è abilitato a svolgere le attività connesse alla consulenza del lavoro, ovvero gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

A seguito dell'articolo apparso sul Quotidiano del lavoro dell'11 gennaio dal titolo “Giovani, società tra professionisti e più deleghe nel futuro dei consulenti del lavoro” la precisazione si rende necessaria non tanto in ragione di un approccio squisitamente corporativistico, bensì in funzione della necessità sovrana di veicolare all'opinione pubblica, e dunque al mercato interno, la giusta e completa portata soggettiva della specifica previsione ordinamentale, che include anche i commercialisti quali soggetti legittimati all'esercizio della professione di consulenza del lavoro, giusto il combinato disposto dell'articolo 1 della legge 12/1979 e dell'articolo 1 del Dlgs 139/2005.

Spirito e lettera della norma ben recepiti e interpretati dallo stesso Ministero del lavoro con nota n. 7857/2010, attraverso la quale, considerando immanente l'attività di consulenza del lavoro pure ai commercialisti ed esperti contabili, fornisce indicazioni utili non solo ad assicurare la qualità dell'attività svolta dagli intermediari “privilegiati”, ma anche per prevenire fenomeni di abusivismo.

Lotta all'abusivismo che vede Ancal quale soggetto attivo, soccorrendo sul punto il principio sancito dalla Cassazione secondo cui «non commette, invece, il delitto di abusivo esercizio della professione colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione alla Dtl della provincia nel cui ambito intenda svolgere tali adempimenti» (Cassazione penale 16 luglio 2004, numero 31432).

Sarebbe invece opportuno e improcrastinabile un intervento del legislatore che vada a rimuovere tutte quelle restrizioni normative professionali succedutesi negli ultimi anni (si vedano gli articoli 31 e 76 del Dlgs 276/2003; articoli 2 e 6 del Dlgs 81/2015; articolo 7 della legge 604/1966) che violano palesemente non solo la lettera, ma anche l'elemento teleologico sotteso alla legge 12/1979, il tutto in ragione della tutela principe dell'interesse pubblicistico.

*segretario generale Ancal, Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro

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