Adempimenti

Anche le agenzie per il lavoro possono presentare le istanze per subordinati nell’ambito del decreto Flussi

Lo ha chiarito l’Ispettorato del Lavoro nella nota 3432 del 15 maggio 2023

di Michele Regina

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 21 del 26 gennaio 2023 è stato pubblicato il Dpcm 29 dicembre 2022 (c.d. decreto Flussi) che disciplina la programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio italiano, ai sensi del testo unico in materia di immigrazione (Dlgs 286/1998). Con la circolare interministeriale 648/2023 (ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ministero dell'Agricoltura), sono state fornite le prime disposizioni attuative del Dpcm citato.
Il datore che intenda assumere un cittadino non comunitario residente all'estero deve rispettare i seguenti passaggi:

a) Il datore deve presentare al Cpi per competenza territoriale una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. Il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifica presso il Cpi che non vi siano altri lavoratori presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in ogni caso di:

– assenza di riscontro da parte del Cpi alla richiesta, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
– non idoneità accertata dal datore di lavoro e prima della richiesta di nulla osta, a valle dell'attività di selezione del personale inviato dal Cpi ;
– mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati al Centro per l'Impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il datore di lavoro comunica pertanto al Cpi :

– l'esito del colloquio di selezione;
– ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
– che il lavoratore inviato dal Cpi non si è presentato al colloquio di selezione;
– che il lavoratore inviato dal Cpi non è risultato idoneo al colloquio di selezione;
– che il lavoratore inviato dal Cpi ha rifiutato l'offerta di lavoro proposta.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero.

b) Il datore deve inoltre richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione solo per le seguenti circostanze:

– il Cpi non risponde alla richiesta presentata entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
– il lavoratore segnalato dal Cpi non è per il datore idoneo al lavoro offerto;
– il lavoratore inviato dal Cpi non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

L’apertura nei confronti delle agenzie

Decorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse problematiche ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato in via telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.L'ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle more di apposita circolare esplicativa congiunta ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro, d'intesa con la DG Immigrazione, con la nota 3432 del 15 maggio 2023 ha confermato, con importante apertura richiesta dalla rappresentanza del settore, l'orientamento positivo che consente alle Agenzie di somministrazione di presentare le istanze di ingresso per i lavoratori non comunitari di cui al Dpcm 29 dicembre 2022 per le Istanze per lavoro subordinato non stagionale.

In particolare INL precisa che "le Agenzie di somministrazione possano rientrare nell'alveo dei "datori di lavoro", anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUI, in analogia a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera r-bis, T.U. in combinato disposto con l'articolo 40, comma 21, del relativo Regolamento di attuazione a condizione che, per ciascun utilizzatore, l'Agenzia produca il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna istanza presentata".

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