ANF e separazione legale
Nel caso di separazione legale ed effettiva dei coniugi l'assegno nucleo familiare per i figli spetta al coniuge affidatario e previo rilascio dell'autorizzazione INPS (ANF43). Se l'affidamento è condiviso fra i due genitori, entrambi hanno diritto all'ANF, ma uno soltanto può percepirlo. Ai fini della determinazione della misura dell'ANF è escluso dal nucleo l'altro coniuge (legalmente ed effettivamente separato). La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica, ossia dallo stato di famiglia da cui risulti che i coniugi non coabitano. L’esclusione dal nucleo familiare è applicabile anche se il giudice ha disposto, in via temporanea, la coabitazione tra coniugi. Per dimostrare la effettiva separazione (e dunque la scissione in due nuclei distinti), alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la sentenza del giudice con cui è stata riconosciuta la necessità di coabitazione. Mancando, tale specifica disposizione del giudice, i coniugi non potranno considerarsi effettivamente separati, in quanto la coabitazione può essere sintomo di riconciliazione della coppia. Secondo l'art. 157 del c.c., infatti, si considerano cessati gli effetti della separazione legale in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione. In tal caso, ai fini degli ANF, il nucleo risulterebbe composto da entrambi i genitori e dai figli, con conseguente cumulo dei relativi redditi. In risposta al quesito, dunque, perché la separazione sia considerata non solo legale ma anche effettiva è necessario che la coabitazione sia disposta dal giudice. Diversamente, ai fini dell'ANF, la coabitazione sarebbe sintomo di riconciliazione della coppia. Si ricorda che dal 1.4.2019 anche la richiesta di ANF (oltre a quella di autorizzazione) va inviata esclusivamente per via telematica e direttamente all'INPS (in merito si veda la circolare INPS n. 45 del 22/3/2019).