A.n.f. per il lavoratore distaccato in Ucraina
In presenza di un distacco in un Paese non convenzionato ai fini previdenziali, quale l’Ucraina, il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel d.l. n. 317/1987, convertito, con modificazioni dalla l. n. 398/1987. In particolare la disposizione prevede che il lavoratore all’estero venga obbligatoriamente assicurato per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS), la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia e la maternità, il fondo di garanzia del TFR , utilizzando quale base imponibile le retribuzioni convenzionali individuate annualmente con apposito decreto ministeriale, indipendentemente dalla circostanza che, sulla base del principio della territorialità, si versino contributi anche in Ucraina. Si osserva come la cuaf non rientri tra le forme obbligatorie e pertanto, in assenza di versamento, neanche le relative prestazioni possono essere richieste. Occorre però verificare se, in virtù dell’applicazione della normativa previdenziale locale, il lavoratore abbia diritto a prestazioni similari. Infine, con riguardo al caso di specie, si chiede di porre particolare attenzione alla costruzione del rapporto trilaterale transnazionale, verificando la compatibilità dell’istituto del distacco – di per sé di durata determinata o determinabile – con un una assegnazione “a tempo indeterminato”.
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