Previdenza

Anticipo Tfs/Tfr erogato dall’Inps

La nuova modalità agevolata, disponibile da domani, si affianca alle due esistenti

di Fabio Venanzi

Da domani, l'Inps anticiperà il trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti, a condizioni agevolate. Con il messaggio 430/2023, l'istituto previdenziale – in esecuzione della deliberazione 219/2022 del consiglio di amministrazione - ha disciplinato una nuova prestazione, volta a superare i tempi “lunghi” ora previsti per l'erogazione di Tfs e Tfr.

Attualmente, nei casi di cessazione per inabilità o decesso, l'amministrazione deve trasmettere le informazioni entro i quindici giorni successivi e l'Inps deve erogarli entro i tre mesi successivi. Nei casi di pensionamento per limiti di età o di scadenza del contratto a termine, i termini di dilazione sono compresi tra 12 e 15 mesi. Negli altri, come le dimissioni volontarie, i termini variano tra 24 e 27 mesi. Per talune prestazioni, come quota 103, il termine di pagamento decorre da quando il lavoratore avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione ordinaria. Da tale termine, si applicano 12/24 mesi di differimento. Pertanto, l'attesa potrebbe arrivare anche a cinque anni. Inoltre, nell'ipotesi in cui la prestazione fosse di importo superiore a 50mila euro, si assisterebbe a una ulteriore dilazione. Infatti, nei termini suesposti verrebbe pagata la prima rata di 50mila euro lorda, nei successivi dodici mesi verrebbe pagata una ulteriore rata di 50mila euro (o l'eventuale importo inferiore) e negli ulteriori successivi dodici mesi (rispetto alla seconda rata) verrebbe pagato il saldo.

Già esistono due forme di cessione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La prima è contemplata nel Dpr 180/1950, secondo cui gli interessati possono cedere il loro diritto a istituti bancari o intermediari finanziari, secondo le condizioni di mercato. La seconda modalità è stata disciplina nel Dl 4/2019, ove si prevedono condizioni agevolate da parte di quegli istituti che hanno siglato un accordo quadro con l'Abi. Le condizioni di anticipo prevedono l'applicazione di un tasso pari al rendimento dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,40 per cento.

La nuova forma di “cessione” è richiedibile da parte degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito). Possono chiedere l'anticipo i pensionati e i lavoratori cessati non pensionati (sempreché, a seguito di nuovo impiego, risultino iscritti al Fondo credito), che abbiano diritto a una prestazione di Tfs/Tfr, non ancora integralmente erogata.

Per l'intera durata del finanziamento è dovuto un interesse pari all'1%, a cui si aggiunge una ritenuta dello 0,50% a titolo di spese di amministrazione. Il beneficiario può decidere di cedere anche parzialmente la propria prestazione, cosicché, raggiunti gli ordinari termini di legge, la parte non ceduta in favore dell'Inps, sarà riscossa direttamente. La nuova cessione è richiedibile anche da parte dei pubblici dipendenti che ricevono il Tfs/Tfr direttamente dai propri datori di lavoro (ad esempio, come gli enti di ricerca e le camere di commercio).

Per le prestazioni già gravate da cessioni o altri vincoli, l'anticipo potrà essere richiesto soltanto sulla parte effettivamente disponibile. Considerato che, per accedere alle “modalità agevolate”, occorre essere iscritti al Fondo credito, è necessario che, in fase di presentazione della domanda di pensione, gli interessati prestino attenzione nell'aderire a tale gestione, che comporta un prelievo aggiuntivo dello 0,15% dell'importo della pensione.

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