Contenzioso

Appalto genuino con lavoratori gestiti tramite una chat

Negli appalti cosiddetti labour intensive, il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari a eseguire i servizi appaltati può ritenersi soddisfatto dalla istituzione di una chat su Whatsapp

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Secondo la previsione generale dell’articolo 29, comma 1, della legge Biagi, la genuinità dell’appalto di servizi presuppone che l’impresa appaltatrice abbia una organizzazione dei mezzi necessari per effettuare le attività appaltate e assuma il rischio di impresa rispetto all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Negli appalti cosiddetti labour intensive, il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari a eseguire i servizi appaltati può ritenersi soddisfatto dalla istituzione di una chat su Whatsapp, tramite la quale l’appaltatore impartisce ai lavoratori le direttive sul lavoro da svolgere, distribuisce i turni, autorizza i permessi e ne coordina le attività interagendo con il preposto dell’impresa appaltante.

Il requisito del rischio d’impresa è, invece, soddisfatto dalla previsione nel contratto di appalto di un articolato sistema di penali, per cui l’appaltatrice è tenuta a uno specifico risarcimento per ogni inadempimento e, inoltre, dalla previsione per cui la committente possa riaffidare i servizi inadempiuti ad altro service provider con riaddebito dei relativi costi all’appaltatrice.

Sulla scorta di queste valutazioni, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per somministrazione irregolare di manodopera. L’appalto aveva a oggetto i servizi di macelleria presso il punto vendita della committente e, ad avviso dell’Ispettorato, la gestione del servizio non era intervenuta nell’ambito di un genuino appalto di servizi.

La società appaltatrice ha impugnato l’ordinanza, facendo presente che essa gestiva in autonomia i turni di lavoro dei dipendenti impiegati nelle attività appaltate e segnalava alla committente le assenze per ferie, permessi e malattia, consentendo in questo modo la copertura dei servizi nel punto vendita. A sostegno di questa ricostruzione, sono state prodotte le conversazioni scambiate su Whatsapp dal responsabile della società appaltatrice con i lavoratori, dalle quali è emerso che venivano assegnati i turni, autorizzati i permessi ed esercitato il potere disciplinare.

Il Tribunale di Roma ha valorizzato questo canale di comunicazione telematico e concluso che è strumento idoneo a consentire l’esercizio dei poteri di direzione e controllo sui lavoratori. Negli appalti “leggeri”, in cui l’attività oggetto del contratto di appalto si risolve prevalentemente, se non quasi esclusivamente, nel lavoro degli addetti, l’elemento dirimente è l’esercizio dei poteri di eterodirezione sui lavoratori e la chat su Whatsapp è pienamente idonea a soddisfare questa condizione.

Gli approdi della sentenza, che ha revocato l’ordinanza-ingiunzione confermando la genuinità dell’appalto, sono di estremo interesse, perché offrono una lettura più attuale e meno schematica delle condizioni che devono essere soddisfatte dall’appalto endo-aziendale per non ricadere nella somministrazione irregolare di manodopera.

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