L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Applicabilità retribuzioni convenzionali

In caso di trasferta estera di un dipendente in paesi Ue e extraUe esistono comunicazioni obbligatorie da inoltrare (Inps/Inail)? Nel caso di Distacco di lavoratore Italiano in Società estera (Ue e extraUe) oltre alla comunicazione Sare del Distacco, occorre qualche comunicazione obbligatoria Inps- Inail o altro? In particolare dovrei distaccare lavoratori presso un'azienda Usa.

di Marcello Ascenzi

La domanda

In caso di trasferta estera di un dipendente in paesi Ue e extraUe esistono comunicazioni obbligatorie da inoltrare (Inps/Inail)? Nel caso di Distacco di lavoratore Italiano in Società estera (Ue e extraUe) oltre alla comunicazione Sare del Distacco, occorre qualche comunicazione obbligatoria Inps- Inail o altro? In particolare dovrei distaccare lavoratori presso un'azienda Usa.

Nell'ambito dell'UE gli Stati membri hanno recepito la Direttiva 96/71, la Direttiva 2014/67 e la Direttiva 2018/957. Le richiamate direttive impongono specifici obblighi comunicativi nei confronti delle autorità del Paese membro in cui avviene il distacco o la trasferta nell'ambito di una prestazione di servizi. Le procedure di comunicazioni variano da Paese a Paese, nei limiti della flessibilità concessa per il recepimento delle richiamate direttive, quindi sarà necessario verificare quali adempimenti e procedure deve seguire il datore di lavoro italiano che invia in distacco o in trasferta un lavoratore in un determinato altro Stato UE nell'ambito di una prestazione di servizi.
In maniera simile vanno verificati eventuali obblighi di comunicazione o adempimenti in caso di invio di personale in Paesi extra UE, anche per il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro prevista dal singolo Stato.
Il distacco di un dipendente all'estero comporta per il datore di lavoro l'obbligo di effettuare telematicamente la comunicazione di distacco, entro 5 giorni, attraverso il modello UniLav-quadro trasformazione, indicando, tra l'altro, la durata del periodo di lavoro all'estero. Il sistema SARE, previa abilitazione, può consentire l'invio online della comunicazione obbligatoria.
In relazione agli obblighi nei confronti degli enti previdenziali Inps e Inail, nell'ipotesi di distacco e trasferta in un Paese dell'UE, il lavoratore può rimanere soggetto alla legislazione previdenziale italiana, previo ottenimento dei certificati di copertura previdenziale A1 e PD A1 nei confronti rispettivamente di Inps e Inail. Le procedure di richiesta dei richiamati formulari avviene per via telematica e consente di certificare l'assoggettamento a contribuzione nel Paese di origine (Italia), con conseguente esonero dal versamento dei contributi nel Paese membro di invio del lavoratore.
Per il corretto inquadramento del rischio associato allo svolgimento dell'attività all'estero, il datore di lavoro distaccante deve segnalare tempestivamente l'assegnazione alla propria sede di competenza Inail indicando, tra l'altro, le condizioni ed il tipo di attività da svolgere nel Paese estero di assegnazione (Inail, Circ. 2.8.2005, n. 39). Nello specifico, al fine di consentire all'Istituto una più puntuale valutazione dei rischi ai fini assicurativi, oltre che ai fini dell'anamnesi del lavoratore, occorre riportare:
•generalità del datore di lavoro/committente;
•generalità del lavoratore;
•qualifica professionale;
•data di partenza dall'Italia;
•località di destinazione;
•durata dell'assegnazione;
•mezzi con cui verrà compiuto il viaggio;
•generalità dell'impresa presso la quale il dipendente viene distaccato;
•contenuto della prestazione lavorativa all'estero, con indicazione delle specifiche lavorazioni da eseguire.
Tale comunicazione, per la quale non esiste un modello standardizzato, deve essere effettuata, sia in caso di distacco, sia in caso di trasferta in un Paese membro, ovvero in un Paese SEE, o in Svizzera (Inail, Nota 4.8.2008, n. 6411; Inail, Nota 21.3.2008, n. 2947). Occorre, inoltre, comunicare le eventuali proroghe del periodo di assegnazione.

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