L'esperto rispondeContrattazione

L’applicazione in edilizia del Ccnl artigianato edili e gli sgravi contributivi

di Josef Tschoell

La domanda

Una azienda edile industria può applicare il Ccnl edili artigiano se la stessa è iscritta all'associazione firmataria del Ccnl (nel caso specifico Cna - confederazione nazionale artigianato)? In caso positivo, potrebbe applicare comunque lo sconto edili 11,50 e gli sgravi contributivi apprendisti? Potrebbe avere altre penalizzazioni?

La questione del rapporto tra inquadramento previdenziale e l'applicazione del Ccnl è spesso delicata. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito nella circ. n. 1/2020 (rifacendosi all'orientamento della Corte di Cassazione – sent. n. 21537/2019) che il datore di lavoro può applicare un diverso CCNL solo quando il precedente CCNL sia scaduto, ma non prima, non essendo consentito applicare, in corso di validità temporale del contratto, un altro accordo collettivo nazionale, neanche dando un congruo preavviso. Ciò nella misura in cui il datore di lavoro abbia specificato il trattamento retributivo e le mansioni del CCNL applicato nella lettera di assunzione consegnata al dipendente. Sebbene l'INL nella citata circolare ritiene che l'inquadramento effettuato in base all'attività svolta dall'impresa ha ricadute sulla individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, si ritiene che non ci siano conseguenze qualora l'azienda, che è inquadrata ai fini previdenziali nel settore industria edile, applica un CCNL firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di quel settore. A maggior ragione se il datore di lavoro è iscritto a una delle organizzazioni firmatarie. Il CCNL artigianato edili firmato da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai (per la parte datoriale) è applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, di conseguenza si ritiene che sia corretto e lecita la sua applicazione. Rientra senz'altro tra i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Di conseguenza, si ritiene corretto che il datore di lavoro fruisca della riduzione contributiva per gli edili (11,50 %) e delle aliquote ridotte per gli apprendisti. Per quanto riguarda la riduzione contributiva l'Inps ha chiarito da ultimo nella circ. n. 110/2020 le condizioni di accesso al beneficio: rispetto dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338) e non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute. Per quanto riguarda invece l'apprendistato, l'INL ha chiarito da ultimo nella circ. n. 2/2020 che la disciplina del contratto di apprendistato (art. 42 e ss., D.Lgs. 81/2015) rientra tra le tipologie contrattuali dove la disciplina o l'integrazione della stessa è affidata ai cosiddetti “contratti leader” (cioè sempre quelli stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Potrebbe, infine, verificarsi che la Cassa edile faccia pagare una contribuzione più elevata a quelle aziende che sono inquadrate nel ramo industria, ma non iscritte alle organizzazioni datoriali di quel settore.

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