Apprendistato e lavoro stagionale
Preliminarmente, si ricorda che l’interpello citato, pur ponendo rilevanti disposizioni applicative, vincola soltanto il personale Ispettivo dell’I.N.L. all’applicazione e non si pone come norma regolatoria della fattispecie con efficacia cogente. In conseguenza, la disciplina va ricercata nelle fonti normative, che in linea di massima non prevedono incompatibilità tra la stipulazione di un contratto di apprendistato stagionale e la pregressa esperienza lavorativa e la contrattazione collettiva, che prevede la possibilità di articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Pertanto, in risposta al quesito posto, si ritiene che, dovendosi in ogni caso rispettare le norme generali in materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui quelle in tema di orario di lavoro ex D.Lgs. n. 66/2003, la stipulazione del contratto in questione sia consentita nel caso concreto, purché l’orario complessivo dei due contratti non superi l’orario normale di lavoro.