Apprendistato e provvigioni contratto Sna
L’istituto dell’Apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs 81/2015, agli artt.41-47. In particolare, l’art. 42 al c.5 afferma che, salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di un elenco di principi, tra i quali, alla lettera a), il “divieto di retribuzione a cottimo”. Tale divieto scaturisce, evidentemente, dalla necessità di evitare chel’apprendista, in ragione della propria ridotta capacità produttiva, derivante dalla minore esperienza di lavoro rispetto ad un lavoratore qualificato, possa essere penalizzato da una retribuzione legata al risultato. L’art. 8 dell’allegato N.1 al CCNL Ass. gest. libera SNA del 05/12/2018, relativo al contratto di apprendistato professionalizzante, afferma tra l’altro che, tra i doveri del datore di lavoro, vi è quello “di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo”. E’ tuttavia auspicabile che si possa stabilire un importo ulteriore e aggiuntivo, rispetto al trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL, opportunamente in sede di concertazione sindacale.
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