Apprendistato dopo licenziamento
Il Ministero del Lavoro ritiene ammissibile l’instaurazione di un rapporto di apprendistato. Nella circolare 21 gennaio 2013, n. 5, che non pare far riferimento al “medesimo” datore ma piuttosto al lavoratore che si vuole assumere come apprendista, e quindi a “qualunque” datore, ha precisato che occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto a un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore (e ciò è utile anche ai fini dell’ultima domanda del lettore). Nell'ambito della valutazione rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite. Si ritiene che sia necessario un breve periodo di interruzione tra i due rapporti e che nel caso proposto venga chiuso il contenzioso con la lavoratrice.
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